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Delle Venezie IGT

Regioni interessate

Trentino Alto Adige - Sudtirol

Varietà di vitigni ammesse

Disciplinare di produzione dei vini a IGT “Delle Venezie”

Approvato con DM 21.11.1995 G.U. 297 - 21.12.1995 Modificato con DM 27.02.1996 G.U. 57 - 08.03.1996 Modificato con DM 03.10.1997 G.U. 242 - 16.10.1997 Modificato con DM 26.11.1997 G.U. 284 - 05.12.1997 Modificato con DM 06.10.1998 G.U. 242 - 16.10.1998 Modificato con DM 14.07.2000 G.U. 176 - 29.07.2000 Modificato con DM 24.10.2000 G.U. 255 - 31.10.2000 Modificato con DM 21.07.2009 G.U. 173 - 28.07.2009 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Articolo 1

L'indicazione geografica tipica «delle Venezie», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2

L'indicazione geografica tipica «delle Venezie» è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni ammessi alla coltivazione per la provincia di Trento, per tutte le province della regione Veneto, per tutte le province della regione Friuli-Venezia Giulia. di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.
Per quanto concerne la provincia autonoma di Trento, l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella provincia medesima, ad esclusione del vitigno Marzemino, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Trento, fino ad un massimo del 15%.
Per quanto concerne la regione Veneto l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni ammessi alla coltivazione nelle singole provincie di rispettiva competenza : Chardonnay, Durella, Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Moscato giallo, Muller Thurgau, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Glera, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tai (da Tocai friulano), Traminer aromatico, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano) Vespaiola, Cabernet franc,
Cabernet Sauvignon, Franconia, Incrocio M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composto nell'ambito aziendale, per almeno dall'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione rispettivamente per ciascuna provincia della regione Veneto, fino ad un massimo del 15%.
Per quanto concerne la regione Friuli-Venezia Giulia, l'indicazione geografica tipica «delle Venezie», con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nelle rispettive provincie di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Provincia di Udine: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon), Malbech N., Malvasia, Merlot, Muller, Thurgau, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Glera, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tazzelenghe, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Garnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Sylvaner verde.
Provincia di Pordenone: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon), Malvasia istriana, Marzemino, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Glera, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renana, Sauvignon, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbech, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Piculit Neri, Raboso Piave, Raboso veronese, Sciaglin, Ucelut, Verduzzo trevigiano.
Provincia di Gorizia: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon), Franconia, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Glera, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner verde, Terrano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Schioppettino.
Provincia di Trieste: Garganega, Malvasia istriana, Malvasia lunga (o del Chianti), Merlot, Pinot nero, Glera, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Semillon, Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco, Vitouska, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'àmbito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» possono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive aree amministrative sopra indicate, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.
I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» comprende. Per la provincia autonoma di Trento l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia. Per la regione Veneto: l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Per la regione Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli tradizionali della zona. Per i vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore, nell'ambito aziendale, a: per la provincia autonoma di Trento: 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con specificazione di vitigno; per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia: 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato ed anche con la specificazione di vitigno, ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni bianco, Moscato giallo, Moscato rosa, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon e Traminer aromatico per i quali la resa di uva ad ettaro non deve essere superiore a tonnellate 19. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “delle Venezie”, dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all’art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.

Articolo 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all’art. 3. E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della zona delimitata fino al 31 dicembre 2012. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

Articolo 6

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno) - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.; - acidità totale minima: 3.5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l. rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno) - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.; - acidità totale minima: 3.5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l. rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno) - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l. novello (anche con riferimento al nome di vitigno) - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.; - acidità totale minima: 3,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

Articolo 7

Alla indicazione geografica tipica «delle Venezie» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'indicazione geografica tipica «delle Venezie» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed idonei a produrre vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano, i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Articolo 8 - Legame con l’ambiente geografico

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area di produzione dei vini IGT “delle Venezie” si estende nell’area a nord-est della penisola Italiana nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e nella provincia autonoma di Trento. Tale territorio è protetto a nord dalla catena delle Alpi e dalle Dolomiti, mentre a sud confina con il mare Adriatico e con il fiume Po. Il territorio presenta una grande diversità di “terroir” che ha permesso lo sviluppo di vini peculiari: il clima, pur presentando un’ampia gamma di situazioni climatiche, ha caratteristica uniformi in quanto gode della protezione, da parte della catena Alpina, dalle correnti fredde del nord. Le estati si presentano da caldo temperato, nella maggior parte delle zone di pianura e in alcune località di montagna specialmente nei versanti al sole, a fresco temperato e fresco in quelle di collina o sui versanti alpini. In particolare le zone collinari, prealpine e alpine godono di elevate escursioni termiche fra il giorno la notte, specialmente durante l’estate e l’autunno prima della vendemmia. In alcune zone la piovosità si presenta abbondante ma, grazie alla pendenza dei terreni nelle zone collinari e montane, o alla elevata granulometria nei terreni di pianura, il ristagno dell’acqua e dell’umidità è molto raro. Sia nelle zona di pianura che quelle di collina o montagna, si possono trovare terreni di origine vulcanica, sedimentaria e alluvionale, con suoli che possono variare da freschi e ghiaiosi ad argillosi, ricchi di minerali.

Fattori umani e storici

I vini dell’Indicazione geografica “delle Venezie” devono il loro nome a “Tre Venezie” o Le Venezie, nome con il quale è conosciuto ancor oggi questo territorio interregionale e che deriva dalla storia comune che lo lega prima alla Repubblica di Venezia e successivamente all’Impero Austro-Ungarico. La zona era già conosciuta e famosa per la produzione di vino sin dall’epoca dell’Impero Romano, durante il quale il territorio interregionale era sede della X Regio di Augusto. Con la caduta dell’Impero romano, a partire dal VIII secolo d.c. con la nascita della Repubblica Serenissima,
Venezia estese le sue influenze commerciali e politiche agli attuali territori del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige, nonché sulle coste e nelle isole orientali del mare Adriatico fino alla Grecia. Famosi erano i vini che dai territori delle Venezie, venivano commercializzati e scambiati in tutti i porti dell’Adriatico e non solo. In molte zone furono gli stessi signori veneziani che, nelle proprie tenute di campagna e collina, svilupparono nuove tecniche agronomiche, sperimentazioni varietali ed enologiche, al fine di competere, con amici e rivali, per la qualità dei vini. Dopo la caduta della Repubblica di Venezia, durante il periodo dell’Impero Astro-Ungarico, la dominazione asburgica segna un’altra tappa importante per il rifiorire della viticoltura della zona; fonti storiche attestano l’interesse per il miglioramento varietale, le tecniche colturali e di moltiplicazione. Frequente era lo scambio di materiali e informazioni tra i viticoltori delle aree delle Tre Venezie in particolare con i produttori Ungheresi. E’ proprio in questo periodo che il nome “Tre Venezie” o Le Venezie, diventa più famoso per indicare la zona di produzione che comprendeva la Venezia Tridentina, la Venezia Euganea e la Venetia Giulia. Ancor oggi il termine Tre Venezie è utilizzato per indicare questo il territorio interregionale e numerose sono le testimoniante sulla qualità ed i premi ottenuti dai vini delle Venezie. Una recente pubblicazione sulle "terre del vino" delle Venezie, evidenzia le aree che la storia viticola e il successo dei vini, indicano come particolarmente vocate e capaci di caratterizzare la produzione nella macroregione delle Venezie che riposta come questo sia un terroir universalmente riconosciuto “per la storicità, per l'intelligente impegno di coltivatori che hanno saputo conservare le tante uve autoctone che esprimono i territori e per l'ampia offerta di vini così diversi ma caratterizzati dal denominatore comune della cordialità e della naturalezza”. L’indicazione geografica “delle Venezie”, è stata sistematicamente utilizzata dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora “vini da tavola con indicazione geografica”. Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l’attuale disciplinare di produzione successivamente modificato ed adeguato al fine di adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.

b) Specificità del prodotto

L’offerta dei vini della IGT delle Venezie, nei vari colori e tipologie, rappresentano la specificità degli ambienti nei quali si producono le uve; l’ampia offerta dei vitigni autoctoni ed internazionali, mettono a disposizione dei consumatori una gamma completa in grado di soddisfare i molteplici gusti ed esigenze di consumo. I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimico-fisico, mentre al sapore e all’odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Il legame dei vini della Indicazione Geografica Protetta “Delle Venezie” con il territorio è dato dalla rinomanza del nome Delle Venezie con il quale, da secoli, é famosa la zona di produzione e che ha reso famosi i vini che provengono da tale area.

Articolo 9 - Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ICQRF - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Via Quintino Sella, 42 – 00187 ROMA.
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a). In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

Tutti i contenuti di questa sezione sono stati gentilmente forniti dal MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali