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Vallagarina IGT

Regioni interessate

Trentino Alto Adige - Sudtirol

Disciplinare di produzione dei vini a IGT “Vallagarina”

Approvato con DM 21.11.1995 G.U. 297 21.12.1995 Modificato con DM 27.02.1996 G.U. 57 08.03.1996 Modificato con DM 03.10.1997 G.U. 242 16.10.1997 Modificato con DM 26.11.1997 G.U. 284 05.12.1997 Modificato con DM 25.05.2000 G.U. 128 03.06.2000 Modificato con DM 24.07.2009 G.U. 184 10.08.2009 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 1 - Denominazione e vini

La indicazione geografica tipica “Vallagarina” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti di seguito indicati per le seguenti tipologie di vini: - bianchi, anche nella tipologia frizzante; - rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; - rosati, anche nella tipologia frizzante.

Articolo 2 - Base ampelografica

I vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione, rispettivamente per la provincia di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige e per la provincia di Verona, nella regione Veneto, ed iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
Possono concorrere alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina” i prodotti provenienti dai terreni vitati iscritti allo schedario delle denominazioni di origine controllata della provincia di Trento, aventi i requisiti previsti dal presente disciplinare.
La indicazione geografica tipica “Vallagarina” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni rispettivamente: - per la provincia autonoma di Trento tutte le varietà nella provincia medesima, ad esclusione del vitigno Marzemino; - per la provincia di Verona: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Riesling italico, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata, Merlot, Marzemino, Moscato giallo, Müller Thurgau, Negrara, Nosiola, Schiava, gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Teroldego, Trebbiano toscano, Veltliner; è riservata a vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per le rispettive province di Trento e di Verona, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina”, con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, quest’ultimo limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e presentazione ad indicazione geografica tipica “Vallagarina” è consentito a condizione che: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; - il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; - la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’art. 4 del disciplinare di produzione; - il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’art. 4 del disciplinare di produzione; - il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi; - l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Articolo 3 - Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con l’indicazione geografica tipica “Vallagarina” comprende: - per la provincia autonoma di Trento, l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Avio, Brentonico, Mori, Rovereto, Isera, Trambileno, Terragnolo, Vallarsa, Volano, Villa Lagarina, Nogaredo, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Aldeno, Cimone, Garniga; - per la provincia di Verona, nella regione Veneto il territorio di seguito delimitato: il confine inizia in località San Valentino al limite sud della provincia di Trento e a nord del comune di Brentino-Belluno, corre lungo detto limite in direzione sud fino ad immettersi nel sentiero che costeggia il limite inferiore del bosco e successivamente attraverso i dirupi per quota 297 fino a raggiungere la strada di servizio delle cave di marmo scendendo poi questa fino a località Costasenel a quota 269 inserendosi nella mulattiera che, toccando quota 300 raggiunge all’altezza del cimitero di Belluno Veronese in località S. Andrea, si inserisce sulla strada provinciale per Rivalta, corre per breve tratto lungo la medesima per seguire poi il canale Biffis abbandonandolo successivamente per seguire il limite inferiore del bosco passando a monte della località Cà Nova attraverso quota 238 e correndo a monte dell’abitato di Rivalta lungo il sentiero che si immette sulla strada provinciale a quota 139. Di qui il confine prosegue lungo quest’ultima toccando quota 123 proseguendo sulla stessa fino in prossimità del rio Bissolo, seguendo questo fino a località Molino, di qui passando a monte dell’abitato di Brentino lungo il limite boschivo a monte della strada comunale della località predetta, si congiunge con il ponte sul canale Biffis in località Casa Cantoniera a quota 137. Segue il canale Biffis fino alla località Preabocco e raggiunge la provinciale a Finilone attraversa la località Corvara, continua sulla stessa sino in prossimità di quota 110 per proseguire poi sulla vecchia provinciale e ritornare sulla nuova in vicinanza del Capitello di Cristo. Da quest’ultimo piega verso monte, attraversa l’autostrada del Brennero, segue per breve tratto il confine comunale fino che si interseca con il tracciato del Biffis in galleria, segue quest’ultimo fino a quota 133 passando poi a monte delle località Tessari e Casetta, raggiungendo poi il paese d Canale raggiungendo quota 208, proseguendo a monte di detta località segue poi la provinciale fino a località Dogana. In detta località attraversa l’autostrada e l’Adige e prosegue lungo la sponda sinistra del fiume fino a località Chiuse di Ceraino. Da questo punto piega verso nord, segue la statale n. 12 fino al km 314 a quota 102. Piega quindi verso il centro di Dolcè passando a monte di quest’ultimo raggiungendo il serbatoio dell’acquedotto tocca quota 179 passando a monte di località Cà il Maso tocca quota 209 e 213 prosegue quindi lungo il sentiero a monte della nazionale fino al Km 317 continua lungo quest’ultima fino al Km 319 segue poi l’acquedotto che corre al limite del bosco fino in località C. del Prete, prosegue per quota 202 fino ad arrivare a Cava del Prete scendendo poi per la mulattiera che si immette nella statale al Km 321, prosegue lungo la detta fino al Km 322, dove devia verso monte imboccando il sentiero che passa sopra l’abitato di Peri proseguendo per la mulattiera attraverso il rio Fontane e costeggiando il limite inferiore del bosco tocca quota 206 a monte dell’abitato di Ossenigo. Da detta località prosegue lungo il limite boschivo fino ad immettersi sulla strada statale n. 12 al Km 325 segue la stessa fino ad incontrare il confine della provincia di Trento proseguendo poi per questo, fino ad incontrare il punto di partenza in località San Valentino.

Articolo 4 - Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
Per i vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina”, la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore, nell’ambito aziendale, a: - per la provincia autonoma di Trento: 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con specificazione di vitigno; - per la provincia di Verona: 23 tonnellate per la tipologia bianco, rosso, rosato ed anche con la specificazione di vitigno.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina”, dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all’art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata all’art. 3. E’ fatta salva la deroga prevista all’art.6, comma 4, secondo capoverso, del Regolamento CE n. 607/2009 per effettuare la vinificazione al di fuori della predetta zona delimitata fino al 31 dicembre 2012.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Fermo restando che i vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina” designati con il nome del vitigno devono provenire per almeno l’85% dai vigneti idonei, è consentito effettuare la tradizionale pratica della correzione con uve, mosti o vini provenienti da vigneti ubicati al di fuori della zona di produzione di cui all’art. 3.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino.

Articolo 6 - Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina”, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
“Vallagarina” bianco: colore: da giallo paglierino a giallo dorato, talvolta con riflessi verdolini o ramati; odore: gradevole, talvolta aromatico; sapore: armonico, da secco a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0% vol.; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
“Vallagarina” rosato: colore: rosato più o meno intenso; odore: vinoso, gradevole; sapore: fresco e armonico, da secco a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0% vol.; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
“Vallagarina” rosso: colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati; odore: vinoso, talvolta etereo o fruttato; sapore: armonico, da secco a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0% vol.; 11,0% vol. per la tipologia “novello”; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
“Vallagarina” bianco frizzante: spuma: vivace ed evanescente; colore: da giallo paglierino a giallo dorato, talvolta con riflessi verdolini o ramati; odore: gradevole, talvolta aromatico; sapore: armonico, da secco a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0% vol.; 5
acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
“Vallagarina” rosato frizzante: spuma: vivace ed evanescente; colore: rosato più o meno intenso; odore: vinoso, gradevole; sapore: fresco e armonico, da secco a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0% vol.; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
“Vallagarina” rosso frizzante: spuma: vivace ed evanescente; colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati; odore: vinoso, talvolta fruttato; sapore: armonico, da secco a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0% vol.; acidità totale minima: 3,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
I vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina” con la specificazione del nome di uno o due vitigni, all’atto della immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del/i vitigno/i.
Qualora vinificati o invecchiati in legno, i vini possono presentare il caratteristico sentore di legno.

Articolo 7 - Designazione e presentazione

Alla indicazione geografica tipica “Vallagarina” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell’art. 14, par. 3, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l’indicazione geografica tipica “Vallagarina” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Articolo 8 - Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona delimitata comprende il territorio che si snoda, a cavallo delle province di Trento e Verona, lungo il tortuoso corso del fiume Adige, geograficamente e storicamente noto come “Vallagarina” e chiaramente delimitato all’art. 3. Dal punto di vista climatico la Vallagarina rappresenta un’area di passaggio fra il clima alpino e quello più temperato delle prealpi venete. Nel periodo estivo la temperatura massima raggiunge valori elevati (superiori ai 30°), mentre in inverno la temperatura scende sotto lo zero; alle quote interessate alla vite la copertura nevosa, seppur frequente, è molto meno duratura rispetto al Trentino settentrionale per via delle temperature diurne più miti. Il clima della Vallagarina è inoltre mitigato dall’”Òra” una brezza di valle che ogni giorno dell’anno spira, dal vicino Lago di Garda, da mezzogiorno al tramonto. Le precipitazioni rilevano il carattere mediterraneo con medie annuali sui 850 mm di pioggia, concentrata in particolare nel periodo primaverile ed autunnale. In Vallagarina la coltura della vite occupa terreni posti ad una fascia altimetrica compresa fra i 100 ed i 650/700 m. s.l.m. posti per circa il 40% in fondovalle ed il 60% in media ed alta collina, questi ultimi sovente ubicati sui caratteristici terrazzamenti sostenuti da muri a secco. I terreni pur presentando una matrice comune di origine dolomitica, risultano estremamente diversi per composizione e struttura in relazione alla loro diversa giacitura. Rappresentano una interessante eccezione i terreni originatisi dai substrati basaltici affioranti sul versante orografico destro della parte centrale della Vallagarina (fascia di Isera, Mori, Brentonico).

Fattori umani rilevanti per il legame

Coltivazione della vite e produzione di vino fanno da sempre parte del bagaglio culturale della regione; lo testimoniano numerosi ritrovamenti archeologici e documenti storici che coprono un arco temporale che va dall’Età del Bronzo ai giorni nostri. La coltivazione della vite ha rappresentato, e rappresenta tuttora, una importante (quando non unica) fonte di reddito per generazioni di famiglie contadine. La coltivazione della vite rappresenta nella provincia di Trento un elemento caratterizzante del paesaggio ed un importante elemento di tutela del territorio da fenomeni di degrado ambientale e di abbandono. Ciò grazie anche a quei viticoltori che, per affezione e tradizione più che per necessità economica, coltivano tenacemente appezzamenti di modesta dimensioni e talvolta lavorabili solo manualmente. Oltre a tali aziende esistono ovviamente aziende viticole di più considerevole estensione che coltivano la maggior parte della superficie vitata. Nell’arco di tempo in cui la coltivazione della vite e la storia dell’uomo si sono accompagnate ed intrecciate si sono sviluppati - come è ovvio e naturale - dei legami inscindibili che si trasmettono e rafforzano nella cultura locale. Legami che si ritrovano nelle tradizionali pratiche agronomiche ed enologiche, ma anche in ambiti culturali più ampi (tradizioni, cultura popolare, arte, gastronomia, ecc.). La vite ed il vino esistono da sempre in Vallagarina: la valle del campo, dalla voce germanica “lager”, anche se è dall’età romana che la vocazione vinaria della Vallagarina si fa più articolata e consistente. Alla caduta dell’impero romano la Vallagarina, corridoio obbligato fra l’Italia e il nord Europa, ha assistito alle invasioni delle tribù germaniche subendo un temporaneo abbandono delle attività agricole, in primis rappresentate dalla coltivazione della vite. Dall’alto medioevo in poi le notizie e testimonianze sulla coltivazione della vite in Vallagarina ritornano a farsi più ricorrenti e significative. Un notevole impulso a tale attività viene impresso durante l’annessione della Vallagarina alla Repubblica di Venezia (1411) con l’introduzione sul suo territorio del vitigno Marzemino. La viticoltura perse nuovamente la sua preminente importanza con l’avvento e lo sviluppo in Vallagarina della sericoltura (1750 - 1850) quando l’agricoltura si indirizzò verso la coltivazione del gelso per la nutrizione dei bachi da seta. Tuttavia dopo la diffusione delle malattie che colpirono questa pianta la vite riconquisto l’importanza perduta, sebbene flagellata dall’arrivo di avversità quali l’oidio, la peronospora e la filossera. Fu con la ricostruzione post-filosserica e post-bellica che la viticoltura della Vallagarina riconquisto le sua definitiva e riconosciuta importanza nel quadro della produzione vinicola regionale e nazionale. Per quanto concerne l’aspetto strettamente tecnico/produttivo si evidenziano inoltre i seguenti fattori: • base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione e dei quali è consentita la coltivazione nelle diverse unità amministrative (Allegato 1); • forme di allevamento: sono quelle tradizionali della zona: pergola semplice, pergola doppia, forme a spalliera verticale (Guyot, cordone speronato, ecc.); l’adozione della forma di allevamento è effettuata sia in base alla giacitura del terreno ed all’esigenza di agevolare l’esecuzioni delle operazioni colturali, sia all’obiettivo enologico che il produttore intende perseguire; • pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionalmente praticate in zona per la produzione di vini bianchi, rosati e rossi anche della tipologia frizzante e della tipologia novello rosso. Tali pratiche rientrano nelle correnti pratiche enologiche previste e disciplinate dal Reg. Ce n. 606/2009.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’influenza dell’ambiente geografico sui vitigni costituenti la base ampelografica dei vini. I vini presentano parametri chimico-fisici su valori equilibrati, in particolare per quanto riguarda il rapporto acidità/alcol. Su tali caratteristiche influisce positivamente la sensibile escursione termica, tra il giorno e la notte, cui sono sottoposte le uve nell’ultima fase della maturazione e che conferisce ai vini quella finezza di profumi che li caratterizza. Le caratteristiche organolettiche, oltre ad essere chiaramente riconducibili ai vini dell’area, sono quelle proprie dei vitigni da cui i vini sono stati ottenuti.

C) Descrizione dell’interazione casuale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Gli elementi di interazione casuale fra la zona geografica ed il prodotto sono già descritti alle lettere a) e b). Si ribadisce tuttavia che il legame casuale tra il luogo ed il prodotto è essenzialmente rappresentato dall’influenza delle condizioni ambientali e naturali della zona di produzione, sulle caratteristiche qualitative delle uve e dei vini derivati.

Articolo 9 - Riferimenti alla struttura di controllo

Note e Indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - I.C.Q.R.F. - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Via Quintino Sella, 42 - 00187 ROMA.
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a). In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

Tutti i contenuti di questa sezione sono stati gentilmente forniti dal MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali