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Murgia IGT

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Puglia

Disciplinare di produzione dei vini a IGT “Murgia”

Approvato con DM 12.09.1995 G.U. 237 - 10.10.1995 Modificato con DM 20.07.1996 G.U. 190 - 14.08.1996 Modificato con DM 13.08.1997 G.U. 210-09.09.1997 Modificato con DM 25.10.2010 G.U. 262 - 09.11.2010 (S.O. n.245) Modificato con DM 13.01.2011 G.U. 26 - 02.02.2011 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Articolo 1 - Denominazione

L'indicazione geografica tipica "Murgia", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2 - Tipologie vini e relativa base ampelografica

L'indicazione geografica tipica "Murgia", è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica "Murgia", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione, per la provincia di Bari, a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
L'indicazione geografica tipica "Murgia" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi sinonimi: Aglianico n.; Aleatico n.; Barbera n., Bianco di Alessano b.; Bombino bianco b.; Bombino nero n.; Cabernet Franc n. Cabernet Sauvignon n.; Chardonnay b.; Falanghina b.; Fiano b.; Greco b.; Greco bianco b. ; Incrocio Manzoni 6.0.13 b.; Lacrima n., Lambrusco Maestri n.; Malbech n.; Malvasia bianca b.; Malvasia nera di Brindisi n. Malvasia nera di Lecce n.; Merlot n.; Montonico b.; Moscatello selvatico b.; Moscato bianco b.; Negroamaro n.; Negroamaro precoce cannellino n.; Notardomenico b.; Pampanuto b.; Petit Verdot n.; Piedirosso n.; Pinot bianco b.; Pinot grigio g .; Pinot nero n.; Primitivo n.; Refosco dal Peduncolo rosso n.; Riesling italico b.; Riesling renano b.; Sangiovese n.; Sauvignon b.; Semillon b.; Susumaniello n.; Sylvaner verde b.; Syrah n.; Uva di Troia n.; Verdeca b.; Verdicchio b.; Vermentino b.; è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per le province Bari fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica “Murgia” con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a bacca bianca, e passito, e novello, quest’ultima limitatamente alle uve a bacca rossa. Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia “vino da uve stramature”rivenienti da vendemmia tardiva.
I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.

Articolo 3 - Zona di produzione uve

La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Murgia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Bari, il territorio della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), limitatamente ai territori amministrativi dei comuni di Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge.

Articolo 4 - Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vitigni destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica "Murgia" bianco, rosso e rosato, con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 23, per i vini ad indicazione geografica Murgia con la specificazione dei vitigni Primitivo ed Aleatico a tonnellate 18.
Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Murgia", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,00% vol per i bianchi; 10,00% vol per i rosati; 10,50% vol per i rossi.
Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.
Le uve destinate alla produzione di “vino di uve stramature” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5%.

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%. Per le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica "Murgia" passito e/o uve stramature è consentito appassimento, anche sulla pianta.
Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Murgia” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall’art. 3. Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio della Regione Puglia. E’ fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 6 - Caratteristiche del vino al consumo

1. I vini ad indicazione geografica tipica "Murgia", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
“Murgia” Bianco colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: gradevole, delicato; sapore: fresco, da secco ad abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
“Murgia” Bianco vino da uve stramature colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto; acidità totale minima: 4,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1.
“Murgia” Bianco Frizzante spuma: fine ed evanescente; colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: delicato, fruttato; sapore: da secco ad amabile, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Murgia” Bianco passito colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol svolto; acidità totale minima: 4,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1.
“Murgia” Bianco Spumante spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati; odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione; sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino all’amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. zucchero riduttore residuo non superiore a 35,0 g/l.
“Murgia” Rosso colore: dal rosso rubino al granato; odore: gradevole,caratteristico; sapore: da secco ad abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l; zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
“Murgia” Rosso vino da uve stramature colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto; acidità totale minima: 4,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1.
“Murgia” Rosso Frizzante spuma: fine ed evanescente; colore: rosato più o meno intenso; odore: delicato, fruttato; sapore: da secco ad amabile, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Murgia” Rosso Novello colore: rubino più o meno intenso; odore: intenso, gradevole, caratteristico; sapore: da secco ad abboccato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. zuccheri riduttori residui massimi: 10,0 g/l.
“Murgia” Rosso Passito colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico; titolo alcolometrico voltimico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto; acidità totale minima: 4,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1. “Murgia” Rosato colore: rosato più o meno intenso; odore: caratteristico, fruttato; sapore: da secco ad abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
“Murgia” Rosato Frizzante spuma: fine ed evanescente; colore: rosato più o meno tenue; odore: delicato, fruttato; sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Murgia” Novello Rosato colore: rosato più o meno intenso; odore: caratteristico, fruttato; sapore: da secco ad abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
“Murgia” Rosato Spumante spuma: fine e persistente; colore: rosato più o meno intenso; odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione; sapore: fresco, sapido, fine, armonico fino all’amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; zucchero riduttore residuo non superiore a 35,0 g/l.

2. I vini a indicazione geografica tipica «Murgia» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno. 3. I vini a indicazione geografica tipica “Murgia”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie frizzante, spumante e novello, all’atto dell’immissione al consumo possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo: “Murgia” Frizzante 9,50%; “Murgia” Spumante 9,50%; “Murgia” Novello 11,00%.

Articolo 7 - Designazione e presentazione

Per i vini ad indicazione geografica tipica “Murgia” è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nell’articolo 2, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all’altro, sia presente in percentuale superiore al 15%. All'indicazione geografica tipica "Murgia" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore o similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'indicazione geografica tipica "Murgia" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Articolo 8 - Legame con l’ambiente geografico

A) Informazione sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame

La relazione parte dalla natura dei terreni i quali nella zona interessata presentano innanzitutto un alto tasso di omogeneità, infatti da un punto di vista geologico le Murge nord-occidentali sono formate da calcari compatti dell’unità litologica del calcare di Bari e di Altamura (formazione del cretaceo, risalente a circa 130 milioni di anni fa, il cui spessore raggiunge i 3000 m.). L'altopiano da noi considerato, comprende le cosiddette Murge nord-occidentali dove si notano le quote più elevate dell'intero rilievo (M. Caccia 680 m., Torre Disperata 686 m.) con un altezza media che difficilmente scende al disotto del 350 m s.l.m. Dal punto di vista strutturale le Murge corrispondono ad un rilievo tabulare allungato nello stesso senso della Fossa Bradanica, delimitato sul margine sud orientale da una estesa scarpata; verso N-E, procedendo cioè verso l'Adriatico, il rilievo murgiano degrada sino al livello del mare. La lunghissima azione di erosione da parte dei venti e soprattutto dalle acque piovane ricche di anidride carbonica ha modellato le forme di questo esteso altopiano calcareo, creando un eccezionale patrimonio di fenomeni di origine carsica. Data la costituzione litologica dell'altopiano su di esso mancano corsi d'acqua perenni, a fronte di una falda sotterranea che, nel settore delle Murge Alte, dove il carsismo raggiunge il suo massimo sviluppo, può spingersi fino a 400 metri sotto il livello del mare; Questa conformazione fa, di questo altipiano, l’habitat ideale per la vigna che affonda le sue radici nello strato calcareo immediatamente sottostante il sottile strato di terreno fertile, con la conseguenza che i vigneti qui impiantati hanno rese per ettaro naturalmente basse ed una grande mineralità sostenuta da una buona acidità inquanto è risaputo che le massime espressioni qualitative della vite si hanno su terreni minerali, con poca sostanza organica e non troppo ricchi di acqua, elemento che la natura carsica del terreno rappresenta in maniera ideale. La buona piovosità dell’area, accompagnata alla pratica dell’irrigazione di sostegno per mezzo di acqua artesiana di cui il sottosuolo profondo è ricco, compensa la relativa aridità del suolo stesso. L’elemento distintivo, rispetto al comprensorio circostante esterno all’area a IGP e che ne caratterizza ulteriormente l’unicità, è dato dall’altitudine media a cui si trovano i vigneti, in aree naturalmente ventilate costantemente, il che rende particolarmente difficile l’attacco da parte dei più comuni parassiti; Oltre alla composizione dei terreni, all’andamento pluviometrico ed alla natura collinare dei terreni, estrema importanza ha l’andamento climatico stagionale che, fatti salvi eventi eccezionali, vede temperature medie più basse rispetto al resto della regione durante tutto l’anno, con la conseguenza che le uve che allignano in loco hanno maturazione tardiva rispetto a quelle delle zone limitrofe con la conseguenza che è estremamente facile produrre vini di grande finezza ed eleganza con minore potenza alcolica, rispetto ai vini prodotti nelle parti più meridionali della regione. Il clima è tipicamente pseudo steppico, con temperature estreme quasi mai nella media. Il processo vegetativo non è molto rigoglioso a causa degli sbalzi climatici, com’è noto questo diventa l’habitat naturale per la vite che, tradizionalmente, per produrre grande qualità ha bisogno di “soffrire”; per questa ragione l’equilibrio vegeto-produttivo in questa zona è ottimale e vede le rese, naturalmente ridotte a quantità che difficilmente superano i 100 quintali per ettaro. La temperatura media annuale è compresa tra i 10 C° ed i 19 C°, con una temperatura media, nei mesi più freddi, compresa tra 0 C° e 4 C°. Le precipitazioni nel periodo aprile-ottobre dell’ultimo decennio ammontano a circa 300mm e cioè circa la metà del totale annuo. Tutto ciò premesso è evidente che il territorio della IGT Murgia è ideale per una viticoltura moderna, di qualità che garantisce l’ideale equilibrio vegeto-produttivo alla vite sia essa a bacca bianca o rossa che allignano in zona e vengono usate da decenni.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

I sistemi di allevamento a pianta bassa e ad alta intensità di individui per superficie favoriscono una produzione per pianta, tale da considerare il prodotto ottenuto con caratteristiche organolettiche più interessanti. Inoltre il sistema di allevamento, la potatura, le coltivazioni influiscono sulla quantità e qualità finale del prodotto. La viticoltura tipica di questa zona prevede un elevato frazionamento essendo, la zona, tradizionalmente derivante dalla Riforma Fondiaria che si basò, appunto sul frazionamento della proprietà onde consentire a più nuclei familiari di trarre il proprio reddito. Oggi questa situazione ha prodotto solo elementi positivi in quanto si sono scelti per l’impianto, solo i terreni migliori, con le migliori esposizioni e limitando fortemente l’unico vero rischio in loco per le produzioni che è costituito dalla grandine che tradizionalmente fa la sua comparsa tra i mesi di luglio ed agosto, ed il cui impatto distruttivo viene fortemente limitato da detta parcellizzazione, dato che è noto che la grandine colpisce fasce del territorio normalmente di ampiezza limitata.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

L’IGT “Murgia”, come regolamentato dal presente disciplinare di produzione, presenta, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In generale tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni. Il Murgia bianco si presenta con colore giallo paglierino più o meno intenso; all’olfatto si presenta, fruttato; il sapore è tipico, secco, sapido. Il Murgia rosato si presenta con colore rosato cerasuolo, intenso e persistente 9
all’olfato; al palato si presenta secco e caratteristico. Il Murgia rosso presenta alla vista un colore intenso con sfumature violacee; odore fruttato e complesso; il sapore è armonico e tipico. Si tratta di caratteristiche organolettiche ed analitiche diretta conseguenza della tipologia di terreno calcareo/argilloso su cui insistono i vigneti e delle condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le caratteristiche genetiche e morfologiche del territorio di produzione, l’esposizione prevalente dei vigneti localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, il clima mite e particolarmente favorevole concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta, ottenendo ottimi risultati qualitativi ed organolettici. Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni adatti ad una viticoltura di qualità, con susseguente selezione delle uve in sede di raccolta e vinificazione. La millenaria storia vitivinicola della regione Puglia in generale, e della zona di produzione del Murgia, in particolare, dallo sbarco dei greci fino ai giorni nostri, passando attraverso l’epoca medievale, attestata da numerosi documenti e reperti storici, come il ritrovamento di anfore vinarie a seguito di scavi archeologici, è la prova inconfutabile della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani/ambientali e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Murgia”, sia esso bianco, rosso o rosato. Ciò testimonia come l’intervento dell’uomo nel territorio in questione abbia, nel corso dei secoli e, soprattutto negli ultimi decenni, tramandato prima, sviluppato poi, le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali in epoca moderna sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali premiati vini.

Articolo 9 - Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ICQRF - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Via Quintino Sella, 42 – 00187 ROMA.
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a). In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/2010 e dal DM 31 luglio 2009 (GU n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con DM 30 luglio 2010 (GU n. 244 del 18-10-2010) e con DM 11 luglio 2011 (GU n. 219 del 20-09-2011) (Allegato 3).

Tutti i contenuti di questa sezione sono stati gentilmente forniti dal MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali