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Pinerolese DOC

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Piemonte

Disciplinare di produzione dei vini a DOC “Pinerolese”

Approvato con DM 12.09.1996 GU 227 - 27.09.1996 Modificato con DM 17.02.1997 GU 61 - 14.03.1997 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Articolo 1 - Denominazione

La denominazione di origine controllata “Pinerolese” e' riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione: “Pinerolese” rosso “Pinerolese” rosato “Pinerolese” Barbera “Pinerolese” Bonarda “Pinerolese” Freisa “Pinerolese” Dolcetto “Pinerolese” Doux d'Henry “Pinerolese” Ramie .

Articolo 2 - Base ampelografia

La denominazione di origine controllata “Pinerolese”, e' riservata ai vini rossi e rosati ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Barbera, Bonarda, Nebbiolo, Neretto da soli o congiuntamente minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Piemonte fino ad un massimo del 50% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare. . La denominazione di origine controllata “Pinerolese” seguita da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione:

Barbera: per almeno l'85% Barbera; per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte;

Bonarda: per almeno l'85% Bonarda Piemontese, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte ; Freisa: per almeno l'85% Freisa, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte ;

Dolcetto: per almeno l'85% Dolcetto, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte; Doux d'Henry: per almeno l'85% Doux d'Henry, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte.

La denominazione di origine “Pinerolese” Ramie e' riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione: Avanà 30%, Avarengo minimo 15%, Neretto minimo 20%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici da soli o congiuntamente per un massimo del 35% idonei alla coltivazione per la regione Piemonte ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare. .

Articolo 3 - Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini di cui all'articolo 1 comprende l'intero territorio dei comuni appresso indicati: Provincia di Torino: Angrogna, Bibiana , Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinasca, Pinerolo, Perosa Argentina, Pomaretto, Porte, Perrero, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, San Germano Ghisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice, Villar Perosa., Provincia di Cuneo: Bagnolo, Barge. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine "Pinerolese" accompagnata dalla menzione tradizionale Ramiè comprende l'intero territorio dei comuni di: Pomaretto, Perosa Argentina. Fanno parte dello schedario viticolo del vino a D.O.C. "Pinerolese" tipologie rosso e rosato i vigneti iscritti allo schedario viticolo dei vini a D.O.C. "Pinerolese" Barbera, "Pinerolese" Freisa, "Pinerolese" Dolcetto, "Pinerolese" Bonarda, "Pinerolese" Doux d'Henry, "Pinerolese" Ramìe.

Articolo 4 - Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti o pedemontani e su grave. Sono esclusi i terreni umidi o non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. Onde tener conto dell’autosterilità del vitigno Doux d'Henry, ai fini del computo di superficie iscritta allo schedario viticolo, sarà considerata la superficie corrispondente alla effettiva presenza del vitigno stesso, nell'ambito della superficie vitata aziendale di riferimento. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'articolo 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti: 3 Titolo Resa uva alcolometrico Vini t/ha vol. min. naturale% "Pinerolese" rosso 9 9,50 "Pinerolese" rosato 9 9,50 "Pinerolese" Barbera 8 10,00 "Pinerolese" Bonarda 8 10,00 "Pinerolese" Freisa 8 10,00 "Pinerolese" Dolcetto 8 10,00 "Pinerolese" Doux d'Henry 7 9,50 "Pinerolese" Ramie 7,5 9,50 Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pinerolese" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.

La zona di imbottigliamento ricade nell'intero territorio del Piemonte. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Articolo 6 - Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Pinerolese" rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; 4 odore: intenso, caratteristico, vinoso; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 vol %; acidità' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. "Pinerolese" rosato: colore: rosato o rubino chiaro; odore: delicato, gradevole, vinoso; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 vol %; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. "Pinerolese" Barbera: colore: rosso rubino carico; odore: vinoso, intenso; sapore: secco, fresco, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. "Pinerolese" Bonarda: colore: rosso rubino; odore: vinoso caratteristico e intenso; sapore: morbido e fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. "Pinerolese" Freisa: colore: rosso rubino intenso; odore: caratteristico vinoso e intenso; sapore: fresco, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l; "Pinerolese" Dolcetto: colore: rosso rubino con riflessi violacei; odore: delicato e vinoso; sapore: secco, morbido e fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %; acidita' totale minima: 5,0 g/l ; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

"Pinerolese" Doux d'Henry: colore: rosato piu' o meno intenso; odore: fresco, fruttato e gradevole; sapore: morbido, armonioso, talvolta abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 vol %; 5 acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore : 17,0 g/l. "Pinerolese" Ramìe: colore: rosso piu' o meno intenso; odore: caratteristico, fresco, delicato; sapore: asciutto, armonioso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 vol %; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Articolo 7 - Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il compratore. Per i vini di cui all'articolo 1 la designazione "Pinerolese", dovrà essere immediatamente seguita la dicitura "denominazione di origine controllata" la quale dovra' precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno. Per i vini di cui all'articolo1 la specificazione del vitigno o altra specificazione dovra' essere riportata in etichetta con caratteri di uguale colore e dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la D.O.C. "Pinerolese". Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Pinerolese” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 8 - Confezionamento

I vini di cui all'articolo1 possono essere confezionati in contenitori di vetro con capacita' non superiore ai 5 litri, di forma tradizionale. Per i recipienti di capacita' di litri 0,750 e' obbligatoria la chiusura con il tappo di sughero.

Articolo 9 - Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

La zona del Pinerolese, dal nome del comune principale, Pinerolo in provincia di Torino, ai piedi delle Alpi Cozie e allo sbocco in pianura della Val Chisone, è una terra che risente fortemente delle condizioni climatiche dettate dalla vicinanza con le montagne. Già nel 1200, secondo le testimonianze dell'epoca, la zona era ricca di vigneti quali il nebbiolo ed il pregiato doux d'Henry così chiamato in onore di Enrico IV. Tra i vitigni più diffusi erano, ed in parte sono tuttora il Plassa, l'Avarengo, il Doux d'Henry e l'Avanà. I vigneti se posizionati nelle zone di forte pendenza sono spesso terrazzati. La forma di allevamento più utilizzata il gouyot. Già nel 1800 il “Doux d’Henry”nero veniva considerato un ottimo vitigno per la vinificazione ma per questo scopo è stato utilizzato poco in purezza, preferendosi la miscelazione con altre varietà della zona o, addirittura la sua commercializzazione come uva da tavola in virtù dei grappoli piuttosto lassi che nelle buone annate raggiungono dimensioni rilevanti con acini grandi caratterizzati da una buona serbevolezza. Risulta difficile dare una spiegazione per un nome tanto originale; lo si vorrebbe far risalire al nome del Re di Francia Enrico IV che, come riportano testi storici, durante una permanenza sul territorio 6 pedemontano all’inizio del 1600 per la firma di un trattato con Carlo Emanuele I di savoia, ebbe occasione di degustare un vino amabile che lo entusiasmò: da questo episodio deriverebbe il nome di “dolce d’Enrico”. In questi ultimi anni lo si vinifica in purezza ottenendo così un vino dal colore rosato intenso e dal profumo fresco, fruttato e dal sapore piacevole, rotondo.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Il Pinerolese è un territorio di antica tradizione vitivinicola; la sua ampia base ampelografica e le condizioni ambientali caratteristiche di una viticoltura di montagna permettono l'ottenimento di una gamma di vini con carattere spiccato, freschi ed eleganti.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La viticoltura e l’enologia hanno profonde radici storiche nelle Valli della zona del Pinerolese dove troviamo vigneti prevalentemente nelle zone collinari , ma anche ad altitudini significative. Dopo un lungo periodo di abbandono la viticoltura è oggi tra le attività agricole più dinamiche pur rimanendo un tipo di coltivazione “eroica” che però annovera sempre di più appassionati e ricercatori, alla scoperta dei vigneti autoctoni e alle produzioni limitate e ricercate come quelle ottenute dal Ramìe, nella zona di Pomaretto, il Doux d’Henry o l’Avanà, il Becuet o lo Chatus.

Articolo 10 - Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Torino - Via Carlo Alberto, 16 - 10123 Torino La Camera di Commercio di Torino è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 3).

Tutti i contenuti di questa sezione sono stati gentilmente forniti dal MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali