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Leggi e normativa per produrre la birra in Italia

22 Maggio 2016
Leggi e normativa per produrre la birra in Italia
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In Italia la produzione di birra è normata dalla “Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra”.
Di seguito gli articoli relativi a come la birra per legge è definita e classificata e quali devono essere i requisiti delle sue materie prime:


Titolo I - Definizione 

1.

  • La  denominazione  «birra»  è  riservata  al  prodotto  ottenuto  dalla  fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di  un  mosto  preparato  con  malto  anche  torrefatto  di  orzo  o  frumento  o  di  loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo suoi derivati o con entrambi
  • La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica
  • Nella produzione della birra è consentito l’impiego di estratti di malto torrefatto e  degli  additivi  alimentari  consentiti  dal  decreto  del  Ministro  della  sanità  27 febbraio 1996, n.209. 
  • Il malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o  macinati  o  sotto  forma  di  fiocchi,  nonché  con  materie  prime  amidacee  e zuccherine  nella  misura  massima  del  40%  calcolato  sull’estratto  secco  del mosto.

 
2.

  • La denominazione «birra analcolica» è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%
  • La  denominazione  «birra  leggera»  o  «birra  light»  è  riservata  al  prodotto  con grado  Plato  non  inferiore  a  5  e  non  superiore  a  10,5  e  con  titolo  alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%
  • La  denominazione  «birra»  è  riservata  al  prodotto  con  grado  Plato  superiore  a 10,5%  e  con  titolo  alcolometrico  volumico  superiore  a  3,5%;  tale  prodotto  può essere denominato «birra speciale» se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e «birra doppio malto» se il grado Plato non è inferiore a 14,5. 
  • Quando alla birra  sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari  caratterizzanti,  la  denominazione  di  vendita  è  completata  con  il  nome della sostanza caratterizzante.

Titolo II - Requisiti delle materie prime della birra 

3.

  • È vietato impiegare nella fabbricazione della birra materie prime avariate o guaste o  contenenti  sostanze  che  per  natura, qualità e quantità possono essere nocive. È altresì  vietato  detenere  le  materie  prime  in  siffatte  condizioni  nell’interno  degli stabilimenti o delle fabbriche di produzione della birra.  

 
4.

  • È  vietato  aggiungere  alla  birra  o  comunque,  impiegare  nella  sua  preparazione alcoli sostanze schiumogene
  • Per  la  chiarificazione  della  birra  sono  impiegati  soltanto  mezzi  meccanici  o sostanze  innocue. 
  • Il Ministro della sanità sentiti i Ministri per le politiche agricole , dell’industria, del commercio e dell’artigianato e delle finanze, può autorizzare l’impiego di altri ingredienti non  contemplati negli articoli 1 e 2.

5.

  • I  prodotti  destinati  alla  preparazione  anche  casalinga  di  bevande  fermentate  o meno,  non  possono  essere  posti  in  commercio  con  denominazioni,  diciture, marchi  di  fabbrica  o  mezzi  pubblicitari  che  facciano  riferimento  alla  parola «birra».  

 
6.

  • La  birra  non  deve  essere  affetta  da  malattie  anche  incipienti  e  non  deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive. 

 
7.

  • Le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra, anche in relazione  a  quanto  stabilito  dall’art.  6,  saranno  stabiliti  con  decreto  del  Ministro della  sanità,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’industria,  del  commercio  e dell’artigianato.

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