Leggi e normativa per produrre la birra in Italia
In Italia la produzione di birra è normata dalla “Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra”.
Di seguito gli articoli relativi a come la birra per legge è definita e classificata e quali devono essere i requisiti delle sue materie prime:
Titolo I - Definizione
1.
- La denominazione «birra» è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto anche torrefatto di orzo o frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo suoi derivati o con entrambi.
- La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica.
- Nella produzione della birra è consentito l’impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n.209.
- Il malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull’estratto secco del mosto.
2.
- La denominazione «birra analcolica» è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.
- La denominazione «birra leggera» o «birra light» è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.
- La denominazione «birra» è riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5% e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato «birra speciale» se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e «birra doppio malto» se il grado Plato non è inferiore a 14,5.
- Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante.
Titolo II - Requisiti delle materie prime della birra
3.
- È vietato impiegare nella fabbricazione della birra materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze che per natura, qualità e quantità possono essere nocive. È altresì vietato detenere le materie prime in siffatte condizioni nell’interno degli stabilimenti o delle fabbriche di produzione della birra.
4.
- È vietato aggiungere alla birra o comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene.
- Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue.
- Il Ministro della sanità sentiti i Ministri per le politiche agricole , dell’industria, del commercio e dell’artigianato e delle finanze, può autorizzare l’impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 2.
5.
- I prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande fermentate o meno, non possono essere posti in commercio con denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi pubblicitari che facciano riferimento alla parola «birra».
6.
- La birra non deve essere affetta da malattie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive.
7.
- Le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra, anche in relazione a quanto stabilito dall’art. 6, saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
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