Tu sei qui

Conegliano Valdobbiadene - Prosecco DOCG

Regioni interessate

Veneto

Varietà di vitigni ammesse

Disciplinare di produzione dei vini a DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO"
Approvato con DM 17.07.2009 G.U. 173 - 28.07.2009 Modificato con DM 20.09.2010 G.U. 232 - 04.10.2010 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 1 - Denominazione e vini

1. La denominazione d'origine controllata e garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco", o "Conegliano - Prosecco" o "Valdobbiadene - Prosecco", è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: - "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”; - "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" frizzante; - "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" spumante, accompagnato dalla menzione superiore.

2. La menzione “Superiore di Cartizze” è riservata al vino spumante della denominazione di cui al comma 1, ottenuto nella tradizionale sottozona nei limiti ed alle condizioni stabilite nel presente disciplinare.

Articolo 2 - Base ampelografica

1. I vini "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% le uve delle seguenti varietà, utilizzate da sole o congiuntamente: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga.

2. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all’articolo 5, comma 3, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell’ambito della zona di cui all’articolo 3, comma 1 lett. C), iscritti all’albo DOCG, costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.

Articolo 3 - Zone di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco", ricadente nell’ambito della zona di produzione della denominazione di origine controllata “Prosecco”, è delimitata come segue:

A) La zona di produzione delle uve atte ad ottenere i vini "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" di cui all’articolo 1, punto 1), comprende il territorio collinare dei comuni di: Conegliano - San Vendemiano - Colle Umberto - Vittorio Veneto – Tarzo - Cison di Valmarino - San Pietro di Feletto - Refrontolo - Susegana - Pieve di Soligo - Farra di Soligo -- Follina - Miane – Vidor - Valdobbiadene. In particolare tale zona è così delimitata: si prende come punto di partenza per la descrizione dei confini la località Fornace (q. 175) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine amministrativo tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino incontra la strada Valdobbiadene-Segusino. Segue quindi il confine amministrativo tra questi comuni fino a Col Antich, dove incontra la curva di livello di quota 500, che segue fino a Ca’ Pardolin, nei pressi di Combai, da qui lascia la quota 500 e prosegue sul sentiero, che porta fino alla piazza del paese attraverso prima via Cimavilla e quindi per via Trieste. Quivi, seguendo la strada che porta alla chiesa, raggiunge la casera Duel, poi, percorrendo il crinale della collina, attraversa la strada Miane-Campea, risale per monte Tenade e, sempre seguendo il crinale del colle, raggiunge località Tre Ponti sulla strada Follina-Pieve di Soligo. Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda di Zuel e percorrendo il crinale passa a monte della chiesetta di S. Lucia a q. 356 a monte di «Zuel di là», ed a monte di Resera; il confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con la RevineTarzo. Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all'incrocio con la strada Refrontolo-Cozzuolo, in località Ponte Maset, segue quindi il confine tra il comune di Tarzo e di Vittorio Veneto fino a raggiungere la strada vicinale detta «dei Piai» e delle Perdonanze, segue detta strada fino all'incrocio di questa con il rio Cervada, scende lungo il Cervada fino al punto di incrocio con la strada Cozzuolo-Vittorio Veneto, prosegue verso questa citta' fino all'incrocio con la strada che da Conegliano conduce al centro di Vittorio Veneto; scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di Veglia e di qui si dirige verso S. Martino di Colle Umberto. Dopo borgo Campion gira a destra per la strada comunale di S. Martino e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n. 5 e di qui prosegue verso Conegliano. Al bivio Gai superato l'incrocio con la Pontebbana o statale 13 segue la nuova circonvallazione della città di Conegliano per inserirsi sulla stessa statale 13 in località Ferrera. Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare subito dopo il paese verso ovest lungo la strada che porta a Colfosco, chiamata anche strada della Barca. Da Colfosco, seguendo la strada «Mercatelli», il confine procede fino al bivio per Falze' per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e che fa capo a via Chisini). Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via Schiratti giunge a Soligo per deviare a sinistra e continuare lungo la strada maestra Soligo - Ponte di Vidor attraversando Farra di Soligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor, lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino. Dopo Bigolino il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene per raggiungere, deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della centrale ENEL, la borgata di Villanova fino all'attraversamento del torrente La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si erge bruscamente sul Piave, corre sul bordo del terrazzo (vedi allegata cartografia regionale “Definizione limite terrazza alluvionale”) per risalire sulla strada Valdobbiadene-Segusino, in corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui, percorrendo la strada maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di nuovo la località Fornace chiudendo così il perimetro della zona delimitata.

B) Il vino spumante ottenuto da uve raccolte nel territorio della frazione di S. Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del Comune di Valdobbiadene, ha diritto alla sottospecificazione "Superiore di Cartizze". Tale sottozona e così delimitata: si prende come punto di partenza il ponte sulla Teva ad ovest di Soprapiana sulla strada comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Boret (q. 184) e Soprapiana (q. 197). Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle Zente che segue fino alla confluenza con il fosso Piagar; segue ancora il fosso di Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali nn. 63.71 (comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII). Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre tra i mappali nn. 547 e 735, taglia i mappali nn. 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali nn. 547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale a 542 fino all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi. Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del bicio) segue la strada vicinale dei Menegazzi fino al punto d'intersezione della strada con il crinale del monte Vettoraz, corre lungo il crinale della collina, passa a monte della casa Miotto e raggiunge la strada vicinale della Tresiese (tre siepi). Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Mont, la percorre e alla prima curva (mappale n. III del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. b, foglio X) sale per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente sulla strada dei Mont nei pressi del capitello. Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per cal de Sciap e raggiunge il torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il confine si accompagna al torrente fino al limite di divisione dei mappali nn. 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. B, foglio XI, proseguendo a nord tra i mappali nn. 149-151, nn. 148-151 attraversa la strada vicinale del Campion, passa tra i mappali nn. 178-184, 179-184, 179-167, 179-182, 181-185 e raggiunge il fosso della Tevicella, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale, corre tra i mappali 21-65 della frazione di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio XIII, indi nn. 22-67, numeri 66-67, attraversa la strada dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i mappali nn. 24-28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva).

C) La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comma 3, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo; Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S. Marco: Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

Articolo 4 - Norme per la viticoltura

1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Conegliano-Valdobbiadene - Prosecco ", devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura.

2. Densità d'impianto. I vigneti in coltura specializzata, a decorrere dal 16 giugno 2007 devono avere una densità minima di 2500 ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d’impianto.

3. Forme di allevamento. I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già in uso nella zona, a spalliera semplice o doppia. Sono vietate le forme di allevamento espanse (tipo raggi). La Regione può consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4. Sistemi di potatura. Con riferimento ai suddetti sistemi di allevamento della vite, la potatura deve essere quella tradizionale e, comunque i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

6. Operazioni di vendemmia. Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante che riporta in etichetta la menzione “rive” devono essere raccolte esclusivamente a mano.

7. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
Per i vini a Denominazione di origine controllata e garantita “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” di cui all’articolo 1, comma 1, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 13,50, ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol.
Per i vini DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” spumante superiore designati con la menzione “Rive” di cui all’art. 7 comma 7, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 13,00 ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco " spumante superiore e frizzante possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,00% vol, purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve. Tuttavia qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli può essere concessa la deroga di cui all’articolo 7 del regolamento CE n. 1607/2000.
Per i vino spumante avente diritto alla menzione “Superiore di Cartizze”, di cui all’articolo 1, comma 2, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 12,00, ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva per ettaro da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” dovranno essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela della presente denominazione di origine e sentito il parere delle categorie interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile, anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati nel presente comma, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportala alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

1. Vinificazione. Le operazioni di vinificazione delle uve, di cui all'articolo 2, devono essere effettuate all'interno dei comuni della zona di produzione delimitata all'art. 3, comma 1, lett. A), anche se compresi soltanto in parte nella zona delimitata.
Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'articolo 3, comma 1, lett. C); inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali, le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo del Comune di Orsago in provincia di Treviso.
Per quanto riguarda la sottozona "Superiore di Cartizze", le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio del Comune di Valdobbiadene.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari.

2. Elaborazione. Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso. I vini della denominazione di origine controllata e garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" elaborati nella versione spumante possono essere messi in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente, con esclusione dei tipi "extra-brut" e "dolce".
I vini della denominazione di origine controllata e garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco " elaborati nella versione frizzante devono essere messi in commercio nelle tipologie da “Secco” ad “Amabile” comprese, come previste dalla normativa vigente.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - i vini spumanti e frizzanti, utilizzando come vino base il "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco", reso spumante o frizzante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

3. Pratiche tradizionali. Nella elaborazione del vino spumante di cui all'art. 1 è consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay, da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15%, provenienti dai vigneti iscritti all’apposito albo, ubicati nella zona delimitata nel precedente art. 3, comma 1, lettera C), a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Glera usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve della varietà minori, di cui all'articolo 2, sommata a quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del 15% sopra indicata. Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di tale tradizionale pratica correttiva dovrà, comunque, sempre sostituire un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che potrà essere preso in carico come vino da tavola.

4. Resa uva/vino e vino/ettaro. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine per tutta la partita.

Articolo 6 - Caratteristiche al consumo

1. I vini "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero di fruttato; sapore: gradevolmente amarognolo e giustamente sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" frizzante colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine. odore: gradevole e caratteristico di fruttato; sapore: fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia". Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti: odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito; sapore: fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito; acidità totale minima: 4,0 g/l;
"Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" spumante superiore colore: giallo paglierino più o meno intenso brillante con spuma persistente; odore: gradevole e caratteristico di fruttato; sapore: fresco, armonico, gradevolmente fruttato, caratteristico titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
"Conegliano Valdobbiadene" Superiore di Cartizze o " Valdobbiadene" Superiore di Cartizze colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente; odore: gradevole e caratteristico di fruttato; sapore: fresco, armonico, gradevolmente fruttato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale minima e dell'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7 - Etichettatura

1. Nell’etichettatura della sola tipologia spumante DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" può essere omesso il riferimento alla denominazione “Prosecco” ed alla menzione “superiore”.

2. La designazione e presentazione del vino spumante ottenuto nella sottozona delimitata all'articolo 3 deve riportare in etichetta la dizione: "Conegliano Valdobbiadene" Superiore di Cartizze o più semplicemente "Valdobbiadene" Superiore di Cartizze.

3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

4. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali purché pertinenti ai vini di cui all'articolo 1.

5. Nella designazione del vino spumante è consentito riportare il termine millesimato, purché il prodotto sia ottenuto con almeno l’85% del vino dell’annata di riferimento, che va indicata in etichetta.

6. Nella designazione e presentazione del vino spumante è consentito fare riferimento a comuni o frazioni di cui all’allegato elenco A, a condizione che il nome del comune o frazione in cui sono state ottenute le uve sia accompagnato dalla menzione “Rive” e che detti riferimenti siano riportati nell’albo vigneti. In etichettatura è obbligatorio indicare l’anno di produzione delle uve.

7. Nell’etichettatura la denominazione “Prosecco” deve seguire il nome della denominazione “Conegliano Valdobbiadene” o “Conegliano” o “Valdobbiadene” ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla stessa. La menzione “Rive”, seguita dal nome del comune o frazione, e “superiore” nonché i riferimenti al “millesimo”, dovranno figurare in caratteri con dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione “Conegliano Valdobbiadene” o “Conegliano” o “Valdobbiadene”.

8. La denominazione di origine controllata e garantita “Conegliano Valdobbiadene –Prosecco” è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori stabiliti nel manuale d’uso, di cui all’allegato B del presente disciplinare. Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato. Tutti gli elaboratori iscritti all’albo degli imbottigliatori, hanno inoltre facoltà di apporre separatamente il marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela, sulle bottiglie. L’utilizzo del marchio è curato direttamente dal Consorzio di tutela, che deve distribuirlo a tutti gli imbottigliatori/confezionatori che ne fanno richiesta, alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.

Articolo 8 - Confezionamento

1. I vini a Denominazione di origine controllata e garantita "ConeglianoValdobbiadene - Prosecco" devono essere immessi al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona.

2. Volumi nominali, forma e colore. I vini a Denominazione di origine controllata e garantita "ConeglianoValdobbiadene - Prosecco" possono essere presentati al consumo in recipienti di vetro di qualunque capienza prevista per legge. Fino a 5 litri sono ammesse solo le bottiglie in vetro, per colore e forma, tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica può variare dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensità. Inoltre, su richiesta degli operatori interessati o del Consorzio di tutela, può essere consentito con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’utilizzo di contenitori tradizionali della capacità di litri 6, 9 e superiori, in occasione di eventi espositivi e promozionali.

3. Chiusure. Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure con tappo raso bocca in sughero. Per i frizzanti è consentito l’uso delle chiusure sopra menzionate o del tappo a fungo in sughero, inoltre è consentito che il tappo cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il tappo a fungo di sughero marchiato con il nome della denominazione, per i recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri è consentito l’uso del tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.

Articolo 9 - Legame con l’ambiente geografico

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

La morfologia dell’area di produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco si compone di una serie di rilievi collinari allungati “a cordonata”, definito sistema ad “hogback, disposti con direzione nord-sud nella parte più meridionale e con direzione est-ovest nella parte settentrionale. Tali rilievi sono separati da una serie di valli percorse da piccoli corsi d’acqua. L’area a nord si appoggia sulla catena prealpina che funge da barriera naturale all’ingresso di correnti fredde, mentre a sud la zona gode delle temperature miti della Laguna di Venezia, da cui dista soli 40 Km. La disposizione est-ovest dei terreni collinari, la forte pendenza, la conseguente giacitura rivolta a sud dei vigneti, permette la massima intercettazione dei raggi solari, creando un areale ideale per la coltivazione delle uve bianche destinate al Conegliano Valdobbiadene Prosecco. I suoli della zona si sono originati dal sollevamento di fondali marini e sono stati successivamente modificati dall’azione dei ghiacciai e dei fiumi. I terreni sono costituiti in prevalenza da arenarie e marne, a cui si alternano strati morenici ed alluvionali. Tale profilo favorisce il costante drenaggio dell’acqua. Il clima dell’area del Conegliano Valdobbiadene è di tipo temperato, con stagioni ben delineate, caratterizzato da un’inversione termica notturna che consente di avere, nel periodo di maturazione delle uve, marcate escursioni di temperatura fra la notte ed il giorno, grazie alla discesa lungo i pendii della colline, di aria fresca proveniente dalle Prealpi. Le piogge frequenti del periodo estivo garantiscono l’apporto idrico sufficiente per il vitigno Glera, sensibile nel contempo sia al ristagno idrico che alla siccità. Questa condizione particolare si realizza grazie alla forte acclività ed allo scarso spessore di suolo esplorabile dalle radici delle viti. Nel cuore della Denominazione è presente una piccola sottozona denominata Cartizze, di soli 106 ha, i cui terreni presentano una particolare pendenza ed esposizione verso sud che crea una sorta di anfiteatro naturale, molto apprezzato a livello qualitativo e paesaggistico. La grande variabilità pedologica e climatica della denominazione trova 0espressione grazie alla menzione comunale “Rive”, che mette in luce la peculiare vocazione che esprimono le diverse località della zona di produzione. Fattori storici L’area collinare del Conegliano Valdobbiadene Prosecco vanta un’antichissima tradizione legata alla coltura della vite, le cui prime testimonianze scritte risalgono alle lapidi dei coloni romani. Già alla fine del VI secolo, il vescovo di Poitier, Venanzio Fortunato, nato a Valdobbiadene, ricordava le sue colline come “la terra in cui eternamente fiorisce la vite sotto la montagna dalla nuda sommità ove il verde ombroso protegge e ristora”. Successivamente la vocazione alla produzione di vini bianchi nella zona di Conegliano Valdobbiadene è testimoniata da numerosissimi documenti, a partire dagli “Statuti Coneglianesi” del 1282, a quelli relativi alla dominazione della Repubblica Veneziana, alle testimonianze per l’apprezzamento del “vino bianco delle colline di Conegliano Valdobbiadene” dei regnanti inglesi, asburgici e polacchi dei secoli successivi. La prima citazione scritta della coltivazione del Prosecco nelle colline di Conegliano Valdobbiadene, è opera del nobile coneglianese Francesco Maria Malvolti, che nell’VIII numero del Giornale d’Italia del 1772, parla della coltivazione della vite in quest’area. Da questo periodo le citazioni e la fama del Prosecco crebbero in tutto il comprensorio del Conegliano Valdobbiadene, tanto che, verso la metà dell’800, iniziò ad essere coltivato in purezza. Importanti in questo senso sono le citazioni di due studiosi; il Conte Balbi Valier, selezionatore del biotipo chiamato Prosecco Balbi “con acini tondi e dal sapore e gusto fine, tendente all’aromatico”, ancor oggi apprezzato e largamente coltivato in tutto il comprensorio e quello dello storico Semenzi che, cita in un suo scritto “…squisitissimi vini bianchi sono la verdisa, la Prosecco e la bianchetta”, vitigni che ancora oggi compongono l’uvaggio del Conegliano Valdobbiadene. La tradizione vitivinicola di questo territorio e la cultura scientifica, trovano concreta applicazione con la nascita nel 1876 a Conegliano della prima Scuola di Viticoltura ed Enologia d’Italia, dalla quale si è sviluppata, nel 1923, la prima Stazione Sperimentale di Viticoltura ed Enologia, ancor oggi sede di riferimento per la ricerca e sperimentazione viticola per il Ministero dell’Agricoltura Italiana. Nel 1962 i produttori, al fine di tutelare il territorio e il vino, si riuniscono in Consorzio di tutela per definire il disciplinare di produzione, che consente di ottenere, nel 1969 dal Ministero dell’Agricoltura, il riconoscimento a Denominazione di Origine Controllata del “Prosecco dei Colli di Conegliano Valdobbiadene”. Nel 1966, nasce la prima Strada del vino Italiana, a conferma della tradizione produttiva e della rinomanza e bellezza di questo territorio. Il particolare valore del Conegliano Valdobbiadene viene riconosciuto dalla Regione Veneto, nel 2003, con l’istituzione del primo distretto spumantistico italiano, certificando anche sotto il profilo economico la rilevanza nazionale della denominazione. Nel 2009, grazie al continuo miglioramento della qualità e alla notorietà che ha raggiunto in 40 anni di successi nazionali ed internazionali, la Denominazione Conegliano Valdobbiadene, è stata riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a Denominazione di Origine Controllata e Garantita, ponendo questo territorio al vertice qualitativo della Denominazione Prosecco. Nel 2010, i Ministeri dell’Agricoltura e dei Beni Culturali, inseriscono il Conegliano Valdobbiadene Prosecco nella lista Prioritaria delle candidature italiane per il riconoscimento come Patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

Fattori umani

L’area di coltivazione da cui si ottiene il vino Conegliano Valdobbiadene, è costituita da colline fortemente acclivi i cui pendii, nel corso dei secoli, sono stati modellati dall’opera manuale e dall’ingegno dell’uomo. Le operazioni in vigneto sono principalmente effettuate a mano, poiché la forte pendenza dei terreni permette un uso solo parziale delle macchine agricole. Il termine “Rive”, di uso tradizionale, è una menzione che distingue i vigneti posti in singoli comuni o frazioni: qui la vendemmia manuale obbligatoria, consente di preservare l’integrità delle bucce degli acini, fondamentale per la conservazione e il successivo trasferimento degli aromi nei vini spumanti. Le colline sono coltivate con filari a “girapoggio”, una scelta sviluppata nei secoli dai viticoltori per conservare la fertilità dei suoli e contenere i fenomeni erosivi dovuti alla pendenza. Gli sforzi compiuti dall’uomo nell’arco dei millenni hanno creato e conservato un paesaggio di rara bellezza: vigneti che avvolgono le colline alternati a macchie arboree ed arbustive di essenze autoctone, intervengono ad aumentare il patrimonio di biodiversità naturalistica, creando uno degli ambienti viticoli più singolari d’Italia. Nei secoli l’esperienza dei viticoltori ha caratterizzato la Denominazione: la base ampelografica costituita dalla selezione e conservazione di antichi vitigni autoctoni, coltivati nell’area fin dal 1500, (Bianchetta, Verdiso, Perera) è utilizzata dai produttori per comporre le cuveé da avviare alla spumantizzazione. Un'altra pratica storica e tradizionale, prevede l’utilizzo di piccole percentuali di Pinot e Chardonnay nella produzione dello spumante. La spumantizzazione, che avviene in autoclave con il metodo Martinotti, è stata perfezionata e codificata nella seconda metà del ‘900 a Conegliano dal Prof. De Rosa, permettendo di esaltare al meglio le specificità dello spumante di questa zona. Conegliano è da sempre culla della ricerca e oltre all’antica Scuola Enologica e al Centro di Ricerche Viticole, è presente una sede Universitaria per la laurea in Viticoltura ed Enologia, strutture che consentono di tramandare alle nuove generazioni, l’enorme patrimonio umano e scientifico sviluppato nei secoli in questo territorio.

b) Specificità del prodotto

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco viene prodotto con un vitigno principale, la Glera, e con altri vitigni minori, Verdiso, Bianchetta, Perera e Glera lunga, che si aggiungono a questa per un massimo del 15%. L’unione di queste varietà di antica coltivazione nella zona, consente di ottenere un vino bianco, di colore paglierino con riflessi verdognoli, gradevolmente aromatico e sapido. La Glera è un vitigno vigoroso, che nei secoli ha trovato nelle colline della Denominazione le condizioni ambientali più adatte per un buon accumulo di zuccheri ed una contemporanea conservazione dell’acidità malica e delle sostanze aromatiche. Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco viene preparato per più del 90% nella versione spumante. Si caratterizza per un profumo leggermente aromatico, con sentori fruttati e floreali, di frutta bianca e fiori di campo ed acacia. Di gusto secco, equilibrato, minerale, di vivace acidità, viene prodotto nelle versioni Brut, Extra Dry e Dry che si distinguono per il residuo zuccherino. La tipologia Brut si caratterizza per profumi freschi e fruttati, con sfumature di agrumi. La tipologia Extra Dry è la versione tradizionale che combina l’aromaticità con la sapidità. Fresco, elegante ricco di profumi di fiori e frutta bianca, al palato è morbido ed al tempo stesso asciutto. La tipologia Dry si caratterizza per la maggiore aromaticità, per profumi più complessi ed una maggiore pienezza gustativa. 2La tipologia Rive, prodotta esclusivamente con uve provenienti da un unico Comune o frazione, è in grado di esaltare tutte le peculiarità dello spumante, ottenuto nei singoli territori. L’area del Conegliano Valdobbiadene possiede una sottozona che riassume tutte le caratteristiche più tipiche dello spumante: il Cartizze. Sapido ed equilibrato al gusto, ha note molto distintive, un fruttato che ricorda la mela, la pera e un floreale che ricorda i fiori bianchi, il glicine e la rosa. Il Conegliano Valdobbiadene viene prodotto anche nella versione frizzante, con fermentazione in autoclave, che esprime appieno la vivacità e la freschezza del prodotto e con rifermentazione naturale in bottiglia; sapido e minerale al gusto, si caratterizza per i profumi più maturi e per il leggero sentore di lievito. Il Tranquillo rappresenta una particolarità locale che si distingue per la “facilità di beva” e le note vinose tipiche del vitigno.


c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

La naturale vocazione alla produzione di vini bianchi è stata nei secoli il tratto distintivo dell’area Conegliano Valdobbiadene Prosecco; già nel 1936 uno studio pedologico dell’Istituto Sperimentale di Conegliano, individua le caratteristiche pedoclimatiche dell’area della Denominazione e la sua vocazione alla produzione di vini bianchi, fruttati, floreali, sapidi ed asciutti. Il sistema collinare “hogback” favorisce l’intercettazione luminosa, il drenaggio costante dell’acqua e temperature più elevate che permettono al Prosecco, varietà a scarso accumulo zuccherino, di raggiungere il giusto equilibrio fra la componente zuccherina ed acida. I suoli, composti da arenarie e marne, frammiste a rocce conglomeratiche e moreniche, conferiscono alle uve note aromatiche molto intense e fini, oltre ad una mineralità e sapidità tipiche del Conegliano Valdobbiadene Prosecco. Il clima temperato e le forti escursioni termiche tipiche di queste zone collinari, determinano nell’uva un accumulo di composti aromatici complessi, che consente di ottenere le caratteristiche note vinose e floreali. Tali fattori inoltre determinano la conservazione dell’acidità fissa, soprattutto nella sua frazione malica, che nel Conegliano Valdobbiadene Prosecco assicurano allo spumante una freschezza ed un’acidità mai aggressiva. I fattori pedoclimatici di quest’area collinare, infatti, determinano una lenta maturazione dei grappoli, consentendo un accumulo più completo sia delle sostanze aromatiche che una degradazione molto più lenta della componente acida. La piovosità estiva, che nella zona è significativamente superiore alla restante parte della provincia di Treviso, permette alla Glera e alle altre varietà minori di vegetare in modo equilibrato e di creare una parete fogliare capace sia di sostenere l’accumulo di componenti glucidiche e aromatiche sia di proteggere i grappoli nel periodo estivo da eventuali scottature solari salvaguardando così la frazione acida e aromatica che caratterizza il Prosecco di Conegliano Valdobbiadene.

Articolo 10 - Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia srl Sede Amministrativa: Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (Vicenza)
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni 3del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

Allegato A

ELENCO DEI COMUNI E DELLE FRAZIONI CHE ACCOMPAGNANO LA MENZIONE “RIVE”
Elenco Comuni: Elenco Frazioni: 1. Cison di Valmarino 2. Colle Umberto 3. Farra di Soligo 4. Follina 5. Miane 6. Pieve di Soligo 7. Refrontolo 8. San Pietro di Feletto 9. San Vendemiano 10. Susegana 11. Tarzo 12. Vidor
1. Arfanta 2. Bagnolo 3. Barbisano 4. Bigolino 5. Campea 6. Carpesica 7. Col San Martino 8. Colbertaldo 9. Colfosco 10. Collalto 11. Combai 12. Corbanese 13. Cozzuolo 14. Farrò 15. Formeniga 16. Guia 17. Manzana 18. Ogliano 19. Premaor 20. Resera 21. Rolle 22. Rua 23. San Giovanni 24. San Michele 25. San Pietro di Barbozza 26. San Vito 27. Santa Maria 28. Santo Stefano 29. Scomigo 30. Solighetto 31. Soligo

Allegato B

Guideline istituzionale per l’uso del logo

Tutti i contenuti di questa sezione sono stati gentilmente forniti dal MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali