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Terre Tollesi o Tullum DOC

Regioni interessate

Abruzzo

Disciplinare di produzione dei vini a DOC “Terre Tollesi o Tullum”

Approvato con DM 23.07.2008 G.U. 179 - 01.08.2008
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con DM 03.10.2012 G.U. 244 – 18.10.2012 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 1 - Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso riserva, Novello, Pecorino, Passerina, Falanghina, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Passito bianco, Passito rosso, Spumante.

Articolo 2 - Base ampelografica

I vini della denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Terre Tollesi” o “Tullum” Bianco, “Terre Tollesi” o “Tullum” Bianco superiore: Trebbiano toscano e/o Abruzzese minimo 75%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, con esclusione dei vitigni aromatici, fino ad un massimo del 25%, presenti in ambito aziendale.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Rosso: Montepulciano per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Rosso Riserva: Montepulciano 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Passito Bianco: Moscato, Malvasia da soli o congiuntamente minimo 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Passito Rosso: Montepulciano al 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Spumante: Chardonnay minimo 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Novello: Montepulciano minimo 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.
“Terre Tollesi” o “Tullum” con le seguenti specificazioni: Pecorino, Passerina, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Falanghina devono essere ottenuti per almeno il 90% da uno dei sopraccitati vitigni. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale. I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

Articolo 3 - Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” devono essere raccolte esclusivamente nella zona di produzione che comprende l’intero territorio del Comune di Tollo.

Articolo 4 - Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione allo schedario solo i vigneti compresi nei territori di cui all’articolo 3 e con un’altitudine non inferiore agli 80 metri sul livello del mare, con buona sistemazione idraulico – agraria. Sono esclusi tutti i terreni di fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, ad eccezione della pergola Abruzzese tradizionale, i sistemi a doppia cortina (G.D.C.) e cordone libero. È ammessa la potatura a cordone speronato, Guyot singolo e/o doppio. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso. Le produzioni massime di uva per ettaro ed i titoli alcolometrici volumici minimi sono i seguenti:
Tipologia Produzione t/ha Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol. Terre Tollesi o Tullum Bianco 13 11.00 Terre Tollesi o Tullum Rosso 12 12.00 Terre Tollesi o Tullum Bianco Superiore 10 11.50 Terre Tollesi o Tullum Rosso Riserva 9 12.50 Terre Tollesi o Tullum Passito Bianco 10 11.00 Terre Tollesi o Tullum Passito Rosso 10 12.00 Terre Tollesi o Tullum Spumante 12 10.00 Terre Tollesi o Tullum Pecorino 9 12.00 Terre Tollesi o Tullum Passerina 9 11.50 Terre Tollesi o Tullum Falanghina 9 11.50 Terre Tollesi o Tullum Merlot 10 12.00 Terre Tollesi o Tullum Cabernet Sauvignon 10 12.00 Terre Tollesi o Tullum Sangiovese 12 11.00 Terre Tollesi o Tullum Novello 12 11.00
Per i vigneti impiantati precedentemente all’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione e che hanno una densità di ceppi inferiore a quella prima indicata, le produzioni per ettaro ammesse non possono essere superiori a quelle precedentemente indicate. In annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:
I e II anno Produzione ammessa: 0 III anno “ “ : 60% IV anno e successivi “ “ : 100%

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, nei casi in cui è previsto, l’appassimento delle uve, l’imbottigliamento e l’affinamento devono essere strettamente effettuate nell’ambito del territorio di produzione delle uve delimitato dall’articolo 3 del presente disciplinare di produzione. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2). Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro caratteristiche peculiari. È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’articolo 1, secondo i limiti e le modalità stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati questi ultimi ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario della stessa D.O.C. o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite, con l’esclusione della tipologia passito. È ammessa la colmatura dei vini destinati alla denominazione di origine di cui all’art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%. La resa massima dell’uva in vino, compreso l’eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie eccetto, qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Per le denominazioni “Terre Tollesi” o “Tullum” Passito Bianco e “Terre Tollesi” o “Tullum” Passito Rosso la resa massima in vino non deve essere superiore al 45% del rapporto uva fresca/vino. Il vino a denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum rosso”, imbottigliato entro il 31 dicembre dell’annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine “novello” purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 60% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste nella normativa vigente per tale tipologia di vino. Nella vinificazione del vino “Terre Tollesi” o “Tullum” Passito nelle due tipologie bianco e rosso, le uve devono essere sottoposte ad appassimento graduale dopo la vendemmia, al sole ed all’aria aperta, in cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati oppure in camera termo – idrocondizionata. Per i vini a denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” bianco, nonché per i vini “Terre Tollesi” o “Tullum” con specificazione di vitigno a bacca bianca di cui all’articolo 2 l’immissione al consumo è consentita a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve. I vini a denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” Rosso, nonché i vini “Terre Tollesi” o “Tullum” con specificazione di vitigno a bacca rossa di cui all’articolo 2 non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della raccolta delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” Bianco Superiore non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell’anno successivo a quello della raccolta delle uve. Il vino a denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” Rosso Riserva deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 6 mesi in botti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia.

Articolo 6 - Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” di cui all’articolo 1 del presente disciplinare all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Terre Tollesi” o “Tullum” Bianco: - Colore: giallo paglierino. - Odore: fruttato, fine. - Sapore: secco, armonico, con eventuale retrogusto amarognolo. - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. - Acidità Totale: 4,50 g/l.; - Estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Rosso: - Colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei. - Odore: vinoso, tenue, gradevole - Sapore: asciutto, pieno, leggermente tannico. - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. - Acidità Totale 4,50 g/l. - Estratto non riduttore minimo: 26,00 gr/l.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Novello: - Colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei; - Odore: fruttato. - Sapore: fresco, armonico, vellutato. - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. - Acidità Totale minimo 5,00 g/l. - Estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Pecorino: - Colore: giallo paglierino più o meno intenso. - Odore: fruttato, fine, caratteristico. - Sapore: secco, fresco, sapido, armonico. - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. - Acidità Totale: 5,00 g/l. - Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Passerina: - Colore: giallo paglierino tenue. - Odore: fruttato, delicato, caratteristico. - Sapore: secco, fresco, armonico. - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. - Acidità Totale: 5,00 g/l. - Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. “Terre Tollesi” o “Tullum” Falanghina: - Colore: giallo paglierino molto tenue; - Odore: fruttato, delicato, caratteristico. - Sapore: gradevolmente asciutto, armonico; - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. - Acidità Totale: 4,50 g/l.; - Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Merlot: - Colore: rosso rubino. - Odore: vinoso, caratteristico. - Sapore: asciutto, caratteristico; - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. - Acidità Totale: 5,0 g/l. - Estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Cabernet Sauvignon: - Colore: rosso rubino. - Odore: vinoso, caratteristico. - Sapore: vinoso, pieno, caratteristico; - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. - Acidità Totale: 4,50 g/l.; - Estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Sangiovese: - Colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei. - Odore: vinoso, caratteristico. - Sapore: asciutto, morbido, vellutato. - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. - Acidità Totale: 4,50 g/l. - Estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Passito Bianco: - Colore: da giallo paglierino all’ambrato. - Odore: etereo e caratteristico. - Sapore: dolce, armonico, caratteristico. - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui almeno 13,00% vol. svolto. - Acidità Totale: 4,50 g/l.; - Estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Passito Rosso: - Colore: rosso rubino tendente al granata. - Odore: caratteristico, accentuato. - Sapore: armonico, dolce,caratteristico. - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui almeno il 13,00% vol. svolto. - Acidità Totale: 4,50 g/l. - Estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Spumante: - Colore: giallo paglierino. - Odore: caratteristico, gradevole. - Sapore: da brut nature a dolce, armonico, gradevole, caratteristico. - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. - Acidità Totale: 5,00 g/l. - Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Bianco Superiore: - Colore: giallo paglierino. - Odore: fruttato, intenso, caratteristico. - Sapore: asciutto, pieno, armonico. - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. - Acidità Totale: 4,50 g/l. - Estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Rosso Riserva: - Colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee, tendenti al granata con l’invecchiamento. - Odore: intenso, caratteristico. - Sapore: asciutto, pieno, armonico, vellutato. - Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol. - Acidità Totale: 5,00 g/l. - Estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore con proprio decreto. I vini “Terre Tollesi” o “Tullum”, eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare sentori di legno.

Articolo 7 - Designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato e similari. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalla normativa comunitaria, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione ed altre purché pertinenti ai vini di cui all’articolo 1. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata “Terre Tollesi” o “Tullum” deve figurare l’annata di produzione.

Articolo 8 - Confezionamento

I vini di cui all’articolo 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del seguente volume nominale: litri 0,200; 0,250; 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000 ed altri formati speciali da litri 4,500; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000. Sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

Articolo 9 - Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona interessata comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Tollo, in provincia di Chieti. Il territorio presenta una giacitura prettamente collinare con pendenze che non superano il 5-10%; l’altezza massima è di circa 228 metri s.l.m., sono esclusi però dalla denominazione i terreni con un’altitudine inferiore agli 80 metri s.l.m. e quelli posti nei fondovalle umidi. La tessitura del suolo pur presentando una certa variabilità, risulta generalmente di medio impasto tendente all’argilloso; difatti la frazione argillosa costituisce mediamente circa il 29% assumendo valori variabili dal 14,7% al 45%, mentre la componente sabbiosa si riscontra in percentuale media del 36,5% con valori compresi tra il 12,3% ed il 59%, quest’ultima situazione si riscontra di frequente nelle zone alluvionali dei fondo valle. Il pH è sub-alcalino o alcalino con valore medio di 7,88. Il contenuto in carbonati totali è in generale molto elevato, se ne riscontra una presenza media del 32% circa. Anche la componente attiva dei carbonati presenti è in generale elevata con un livello medio dell’8,9%. La dotazione di sostanza organica è in maniera generalizzata molto bassa, infatti il contenuto medio è del 1,21%; situazione ancor più carente si evidenzia per quanto riguarda il contenuto in azoto totale il cui livello medio è dello 0,6%. Il contenuto in fosforo assimilabile risulta estremamente variabile mentre la dotazione di potassio assimilabile è generalmente sufficiente alle esigenze colturali. Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di 24-25°C. Le precipitazioni medie si aggirano sui 700 mm/anno, concentrate prevalentemente nel periodo novembre-aprile. L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è superiore ai 2.200 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietà a bacca bianca sia di quelle a bacca rossa.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La presenza della vite e del vino nell’area interessata risale all’epoca romana. Ne fa fede e testimonianza il rinvenimento in alcune contrade di Tollo di dolia da vino e celle vinarie intere ed a frammenti. Inoltre, nel circondario di Tollo sono stati rinvenuti resti che testimoniano l’esistenza di alcune “villae rusticae” romane che rappresentano i primi esempi di grande azienda agricola organizzata nella quale la coltivazione della vite è una tra le principali attività svolte. Dopo la caduta dell’Impero romano, sia ai Longobardi che ai Normanni non era sfuggita la felice posizione dell’ager tollese ed un documento del 1062 parla del castrum Tullum posto “capofine” in mezzo a 50 Tomoli di terreno. Nella storica suddivisione dell’Abruzzo decretata il 5 ottobre del 1273 da Carlo D’Angiò dopo la conquista del Regno Svevo, l’attuale territorio di Tollo venne ascritto all’Aprutium Citra. In seguito, nel 1300, Carlo D’Angiò operò un’ulteriore divisione amministrativa dell’Aprutium Citra e Tollo fu inclusa nella circoscrizione di Theate Minori ed il toponimo appare nei “Registri Angioini” nella forma di TULLUM. Nle basso Medio Evo e, successivamente, fra il 1400 ed il 1500, è documentato un forte movimento commerciale dal porto di Ortona dal quale partivano navi cariche di “caratelli” di vino e, certamente, molto di quel vino proveniva proprio dalla zona di Tollo. Alle soglie dell’età moderna, nel 1776, nel Regno di Napoli il vino di Tollo era già famoso tanto da essere celebrato nei componimenti poetici del frate Bernardo maria valera pubblicati nel 1835 che definisce la zona di Tollo come: “Piccola terra nell’Abruzzo Citeriore, e non molto lontana dal mare Adriatico, di amena situazione, e celebre pel suo vino rosso, rubino, volgarmente detto Lacrima”. All’inizio dell’800 il vino di Tollo è ormai noto in tutta Italia: il Giustiniani nel Dizionario Geografico Ragionato del Regno di Napoli compilato nel 1805 scrive in Tollo…. “il vino vi riesce di buona qualità”. Dopo l’Unità d’Italia Tollo viene descritta nel Dizionario Geografico d’Italia stampato tra il 1875 ed il 1878 come segue: “Il suo territorio si stende in collina …Le principali produzioni e commerci consistono nei vini, che sono squisiti e nell’olio...”. Nei censimenti del 1923 e del 1929 a Tollo risultavano coltivati a vigna circa 200 ettari per una produzione di 6.650 quintali di uva. Dopo l’oscura parentesi della seconda guerra mondiale, nella quale Tollo fu letteralmente rasa al suolo, lo sviluppo dell’economia agricola si è basata fondamentalmente sull’attività vitivinicola ed oggi il territorio tollese è uno tra i più importanti per la vitivinicoltura regionale. Comunque, accanto alle tradizioni ed alle radici storiche, un ruolo molto importante va attribuito anche all’incidenza dei fattori umani che diventano spesso fondamentali poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche di tipicità. - Base ampelografia dei vigneti: i vini rossi, base – riserva - novello e passito, sono ottenuti utilizzando prevalentemente il vitigno Montepulciano cui possono essere affiancati altri vitigni complementari sempre a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 10%. I vini bianchi invece utilizzano come base il vitigno Trebbiano cui possono essere affiancati altri vitigni complementari sempre a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 25%. I passiti bianchi sono ottenuti prevalentemente da uve Moscato e Malvasia, gli spumanti da Chardonnay. A questi si affiancano diversi vitigni nazionali ed internazionali vinificati spesso in purezza. - Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento generalmente usata nella zona è la pergola abruzzese. Tuttavia, fermo restando i vigneti esistenti, 0 per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, ad eccezione della pergola abruzzese tradizionale, i sistemi a doppia cortina (G.D.C.) e cordone libero. È ammessa la potatura a cordone speronato, Guyot singolo e/o doppio. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto ed una migliore gestione delle rese massime di uva che sono comprese tra le 9 e le 13 tonnellate per ettaro. - Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi e bianchi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, nei casi in cui è previsto, l’appassimento delle uve, l’imbottigliamento e l’affinamento devono essere strettamente effettuate nell’ambito del territorio di produzione delle uve delimitato dall’articolo 3 al fine di preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, la loro reputazione e garantire l’origine. Per i vini passiti, nelle due tipologie bianco e rosso, le uve devono essere sottoposte ad appassimento graduale dopo la vendemmia, al sole ed all’aria aperta, in cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati oppure in camera termo – idrocondizionata. I vini prima di essere immessi al consumo devono subire un periodo più o meno lungo di affinamento: in particolare il rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della vendemmia mentre il rosso riserva prevede un invecchiamento minimo di due anni, di cui sei mesi in botti di legno.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

I vitigni Montepulciano, base essenziale dei vini rossi della presente denominazione, e Trebbiano, base essenziale dei vini bianchi, hanno trovato nell’area interessata una particolare acclimatazione e differenziazione, le cui peculiarità si estrinsecano appieno nei vini “Terre Tollesi” o “Tullum”. La denominazione comprende diverse tipologie di prodotto che vanno dai classici rosso e bianco anche rispettivamente nella versione riserva e superiore, sia passiti che spumanti, sia soprattutto vini con specificazione di vitigno: autoctoni quali il Pecorino e la Passerina, nazionali quali: la Falanghina ed il Sangiovese, internazionali quali: Merlot e Cabernet, che dal punto di vista analitico ed organolettico esprimono caratteri propri, specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva nell’art.6 del disciplinare. In particolare i vini rossi presentano un colore rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore che tende al granato con l’invecchiamento; l’odore tipico è quello dei frutti rossi, del vegetale e delle spezie; il sapore è secco, giustamente tannico, con una buona struttura che conferisce al vino armonia ed eleganza. I vini bianchi così come lo spumante sono di colore giallo paglierino tenue, con sentori floreali e fruttati, intensi, freschi e piacevoli, mentre quelli con specificazione del vitigno rispondono pienamente ai caratteri tipici e peculiari della varietà.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La particolare conformazione orografica del territorio del comune di Tollo, caratterizzata da ampie colline degradanti verso il mare Adriatico ad est e la presenza dell’imponente massiccio della Maiella ad ovest, associata all’ottima esposizione della maggior parte dei terreni coltivati a vigneto, alla buona ventilazione (brezze di mare e di monte) ed all’assenza di ristagni idrici, garantiscono ai vitigni diffusi in zona, in particolare al Montepulciano ed al Trebbiano, condizioni ottimali per vegetare e produrre uve con spiccate caratteristiche di qualità e tipicità. 1 L’interazione dei fattori naturali con quelli umani, strettamente legati alla tradizione storica, alle moderne tecniche di coltivazione e di vinificazione, consentono di ottenere vini bianchi e rossi con forti elementi distintivi, caratteristici, tipici del territorio e dei vitigni di provenienza.

Articolo 10 - Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: Agroqualità S.p.A. – Società per la certificazione della qualità nell’agroalimentare Viale Cesare Pavese, 305 – 00144 ROMA Telefono +39 06 54228675 - Fax +39 06 54228692 E-mail: agroqualita@agroqualita.it
La società Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell’agroalimentare - S.p.A. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 14 giugno 2012, pubblicato in GU n. 150 del 29-06-2012 (Allegato 3).

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