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Una legge contro gli sprechi alimentari

16 Dicembre 2016
Una legge contro gli sprechi alimentari
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Nella nozione di spreco alimentare rientra “l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti”.

La legge 19 agosto 2016, n. 166 contro gli sprechi alimentari
La legge 19 agosto 2016, n. 166 contro gli sprechi alimentari

La legge 19 agosto 2016, n. 166, porge “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.

La normativa, per quel che interessa gli aspetti del food, nasce nell’intento di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari; essa, tra l'altro, vuole favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano.

Per eccedenze alimentari la legge intende i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, “fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo”:

  • invenduti o non somministrati per carenza di domanda;

  • ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;

  • rimanenze di attività promozionali;

  • prossimi al raggiungimento della data di scadenza;

  • rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;

  • invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;

  • invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;

  • non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

I soggetti destinatari di tali beni (“soggetti donatari”) sono gli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale o altre forme di mutualità.

eccedenze alimentari
Eccedenze alimentari donate a enti no profit

Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari, i quali devono a loro volta destinare, in forma sempre gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti. Le eccedenze alimentari che non sono idonee al consumo umano potranno essere comunque smaltite, ma stavolta cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.

La legge affronta anche gli aspetti delle irregolarità informative di non grave importanza, ossia delle violazioni di etichettatura che non riguardino la data di scadenza o le sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze; si tratta della possibilità di destinare al consumo solidale prodotti etichettati in maniera imprecisa, che non determinano gravi confusioni del consumatore su aspetti di oggettiva serietà, quali la consumabilità perentoria del prodotto o i rischi collegati ad allergeni e sostanze provocanti intolleranze (e di cui all’All. 2 del Reg. Ue n. 1169/11).

La cessione delle eccedenze alimentari è consentita anche oltre il termine minimo di conservazione (termine ovviamente diverso dalla data di scadenza), purchè siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.

sicurezza alimentare
Le norme sulla sicurezza alimentare, valide anche nei confronti delle eccedenze cedute.

In definitiva, tratto comune e imprescindibile della presente normativa è quello del rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare (Reg. Ce n. 178/02) e sull’igiene degli alimenti (Reg. Ce n. 852/04). Gli alimenti destinati a persone indigenti e distribuiti per finalità solidaristiche, infatti, dovranno essere sicuri nelle stesse forme e modalità di tutti gli altri alimenti posti nel circuito commerciale.

Pertanto, sarà compito degli operatori del settore mettere in pratica sistemi di prevenzione del rischio e puntuali procedure di autocontrollo anche per tali derrate. L’art. 5 della legge n. 166/2016, infatti, stabilisce che gli operatori che effettuano le cessioni dovranno prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità a quanto stabilito dal Reg. CE n. 852/2004. Tali operatori, quindi, saranno responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione; opereranno una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti, adottando le misure necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi.

Si ringrazia Francesco Aversano www.avvocatoaversano.it

Per approfondimenti scrivere a info@avvocatoaversano.it

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