Etichettatura dell'olio: ecco quello che devi sapere
L'etichettatura dell'olio e degli altri alimenti, ai sensi della normativa vigente, è l'insieme di indicazioni, menzioni, marchi di fabbrica, di commercio, immagini e simboli riferiti al prodotto alimentare. La normativa evidenzia come lo scopo dell'etichetta sia quello di riportare informazioni veritiere sulla natura, l'identità, la qualità, la composizione, la durabilità, la quantità, il luogo d'origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o fabbricazione del prodotto, senza quindi indurre in errore il consumatore.
Le normative vigenti sull'etichettatura dell'olio
L'etichettatura dell'olio, e più in generale quella alimentare, è normata dal Regolamento (UE) n.1169/2011 (che ha esteso la portata normativa del Regolamento CE 182/2009), entrato in vigore il 13 dicembre 2011 e che ha trovato applicazione per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti a decorrere dal 13 dicembre 2014, mentre troverà applicazione obbligatoria solo dal 13 dicembre 2016 per le disposizioni sull'etichettatura nutrizionale, contenente dichiarazioni riguardanti il valore energetico e di proteine, grassi, vitamine e colesterolo.
Oltre che sulla base del succitato regolamento, l'etichettatura dei prodotti alimentari viene effettuata secondo le norme previste dai Regolamenti UE n. 29/2012 e n. 1335/2013.
Le indicazioni obbligatorie nell'etichettatura dell'olio
I prodotti alimentari preconfezionati, quindi anche l'olio, devono riportare obbligatoriamente queste indicazioni d'etichettatura:
- La denominazione di vendita;
- L'elenco degli ingredienti;
- La quantità netta di prodotto presente nella confezione;
- Il termine minimo di conservazione;
- Il lotto di produzione;
- Le modalità di conservazione in funzione della natura del prodotto;
- Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato, e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore che operi nell'ambito della UE, nel caso di prodotti provenienti da paesi terzi;
- La sede dello stabilimento di produzione o confezionamento;
- Il luogo d'origine o di provenienza.
Le indicazioni obbligatorie per l'etichettatura dell'olio d'oliva
Nello specifico per l'olio d'oliva sono obbligatorie le seguenti indicazioni.
Denominazione di vendita
Le uniche che possono si possono riportare sono le denominazioni destinate al commercio:
- Olio extravergine d'oliva
- Olio vergine d'oliva
- Olio d'oliva, composti di oli raffinati e oli di oliva vergini
- Olio di sansa d'oliva
Tali denominazioni devono essere indicate solo sul campo visivo principale, in genere quello frontale, e non in qualsiasi campo visivo (ad esempio il retro o il fianco della confezione). Il corpo del testo deve essere omogeneo e implica che i caratteri delle diciture siano di altezza uguale, ovvero almeno 1.2 mm sulla lettera minuscola.
Imballaggio
L’olio confezionato può essere inserito in imballaggi esterni. Qualora il prodotto non sia destinato al consumatore finale ma ad altri operatori (per esempio ristoranti) è obbligatorio riportare solo:
- denominazione dell’alimento;
- termine minimo di conservazione fissato in 18 mesi e determinato dal produttore o dal confezionatore. Va indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” quando la data contiene l’indicazione del giorno o con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro la fine” negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura;
- condizioni particolari di conservazione come “tenere al riparo della luce e del calore”;
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato, e la sede o del produttore o del confezionatore o del venditore.
Quando l'olio è invece destinato al consumatore finale si devono riportare tutte le indicazioni obbligatorie previste dalla normativa.
Le seguenti indicazioni si ritengono invece facoltative:
- indicazioni di tipo ambientale;
- lettera E, marchio CE per gli imballaggi preconfezionati che corrispondono ai requisiti delle norme CEE sul confezionamento;
- luogo d'origine o di provenienza che riguarda solo gli oli extravergine e vergine di oliva. Si può fare riferimento alla sola zona geografica e si può indicare soltanto la zona che è stata riconosciuta come DOP o IGP conformemente ai regolamenti CEE;
- campagna di raccolta consentita solo quando il contenuto dell’imballaggio proviene totalmente da tale raccolta. È tuttavia obbligatoria per solo gli oli DOP.
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