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Sovana Tipo denominazione: DOC

Regioni interessate

Regioni interessate: Toscana

Varietà di vitigni ammesse

Disciplinare di produzione dei vini a Tipo denominazione: DOC “Sovana”

Approvato con DM 20.05.1999 Modificato con DM 12.11.1999 Modificato con DM 22.11.2011 G.U. 126 – 01.06.1999 G.U. 276 – 24.11.1999 G.U. 294 – 19.12.2011 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Tutti i contenuti di questa sezione sono stati gentilmente forniti dal MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Sant'Antimo Tipo denominazione: DOC

Regioni interessate

Regioni interessate: Toscana

Varietà di vitigni ammesse

Disciplinare di produzione dei vini a Tipo denominazione: DOC “Sant'Antimo”

Approvato DM 18.01.1996 Rettificato DM 02.07.1996 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 26 - 01.02.1996 G.U. 163-13.07.1996 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP

Articolo 1

La denominazione di origine controllata “Sant’Antimo” è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

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San Torpe' Tipo denominazione: DOC

Regioni interessate

Regioni interessate: Toscana

Varietà di vitigni ammesse

Disciplinare di produzione dei vini a Tipo denominazione: DOC “San Torpe'”

Approvato con DPR 08.07.1980

Modificato con DM 14.07.1997

Modificato come San Torpè con DM 22.11.2011

Modificato con DM 30.11.2011

GU 300 - 31.10.1980

GU 170 - 23.07.1997

G.U. 294 – 19.12.2011

Pubblicato sul sito ufficiale del  Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

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San Gimignano Tipo denominazione: DOC

Regioni interessate

Regioni interessate: Toscana

Varietà di vitigni ammesse

Disciplinare di produzione dei vini a Tipo denominazione: DOC “San Gimignano”

Approvato con DM 08.08.1996

Modificato con DM 07.08.2003
Modificato con DM 21.03.2006
Modificato con DM 27.04.2006
Modificato con DM 13.07.2011
GU 198 - 24.08.1996
GU 194 –22.08.2003
GU 75 – 30.03.2006
GU 106– 09.05.2006
GU 178-02.08.2011
Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

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Terre di Pisa Tipo denominazione: DOC

Regioni interessate

Regioni interessate: Toscana

Varietà di vitigni ammesse

Disciplinare di produzione dei vini a Tipo denominazione: DOC “Terre di Pisa”

Approvato con DM 18.10.2011 GU 256 - 03.11.2011 (S. O. n.229) Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

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Terre di Casole Tipo denominazione: DOC

Regioni interessate

Regioni interessate: Toscana

Varietà di vitigni ammesse

Disciplinare di produzione dei vini a Tipo denominazione: DOC “Terre di Casole”

Approvato con DM 28.05.07 Modificato con DM 0.11.2011 GU 129 - 06.06.07 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Articolo 1 - Denominazione e vini

1.1 La denominazione d’origine controllata «Terre di Casole» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco riserva, Rosso, Rosso superiore, Sangiovese, Sangiovese riserva, Passito.

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Terratico di Bibbona Tipo denominazione: DOC

Regioni interessate

Regioni interessate: Toscana

Varietà di vitigni ammesse

Disciplinare di produzione dei vini a Tipo denominazione: DOC “Terratico di Bibbona”

Approvato con DM 28.06.2006 Modificato con DM 30.11.2011 GU 163 -15.07.2006 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

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Vin santo di Montepulciano Tipo denominazione: DOC

Regioni interessate

Regioni interessate: Toscana

Varietà di vitigni ammesse

Disciplinare di produzione dei vini a Tipo denominazione: DOC “Vin santo di Montepulciano”

Approvato con DM 21.10.1996 Modificato con DM 09.11.2010 GU 269 - 16.11.1996 GU 274 - 23.11.2010 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Articolo 1

La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Montepulciano" può essere integrata dalle specificazioni Riserva e Occhio di Pernice.

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Vin santo di Carmignano Tipo denominazione: DOC

Regioni interessate

Regioni interessate: Toscana

Varietà di vitigni ammesse

Disciplinare di produzione dei vini a Tipo denominazione: DOC “Vin santo di Carmignano”

Approvato con DPR 28.04.1975 G.U.222 - 21.08.1975 Modificato con DPR 13.10.1982 G.U 69 - 11.03.1983 Modificato con DPR 01.08.1983 G.U. 319 - 21.11.1983 Modificato con DM 17.10.1994 G.U 250 - 25.10.1994 Modificato con DM 14.07.1998 G.U 171 - 24.07.1998 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011 Modificato con DM 13.11.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

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Vin santo del Chianti Classico Tipo denominazione: DOC

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Regioni interessate: Toscana

Varietà di vitigni ammesse

Disciplinare di produzione dei vini a Tipo denominazione: DOC “Vin santo del Chianti Classico”

Approvato con DM 24.10.1995 Rettifica Modificato con DM 09.09.2011 Modificato con DM 18.10.2011 Modificato con DM 30.11.2011 GU 271 - 20.11.1995 GU287 - 09.12.1995 GU 224-26.09.2011 GU 256-03.11.2011 Suppl. Ord n.229 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Articolo 1

1. La Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

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