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Terre Alfieri DOC

Regioni interessate

Piemonte

Varietà di vitigni ammesse

Disciplinare di produzione dei vini a DOC “Terre Alfieri”

Approvato con DM 04.09.2009 GU 220-22.09.2009 Rettificato con DM 08.10.2009 GU 245-21.10.2009 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 1 - Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata “ Terre Alfieri ” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: “Terre Alfieri” Arneis “ Terre Alfieri” Nebbiolo.

Articolo 2 Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata “ Terre Alfieri ” Arneis e’ riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica : vitigno Arneis dall’85% al 100%; possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 15 %.

2. La denominazione di origine controllata “ Terre Alfieri ” Nebbiolo è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Nebbiolo dall’85% al 100%; possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 15 %.

Articolo 3 - Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte a produrre vini a denominazione d'origine controllata “Terre Alfieri” comprende l’intero territorio dei comuni di: Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d’Asti, Revigliasco, San Damiano , San Martino Alfieri, Tigliole in provincia di Asti e parte dei comuni di Castellinaldo, Govone, Magliano Alfieri e Priocca in provincia di Cuneo di seguito delimitati: partendo dall’intersezione del confine delle provincie di Asti e Cuneo fra i comuni di san Damiano-Govone e Priocca in localita bricco Genepreto del comune di Govone si segue a sud est la strada per località Montebertola fino all’intersezione con la strada comunale Craviano, prosegue ad est della stessa fino al cimitero di Govone. Prosegue a sud est della strada Provinciale Govone Priocca passando la località San Pietro di Govone e seguendo a sud/sud est la strada fino all’incrocio con la Provinciale n. 2 ex 231 già in territorio di Priocca. Segue a sud della stessa fino all’incrocio con via Pirio fino ad immettersi sempre a sud est in località Madonnina sulla strada Provinciale Priocca/Magliano Alfieri prosegue la stessa fino in località San Bernardo già in territorio di Magliano Alfieri , continua a sud ovest della provinciale Castellinaldo/Priocca/Magliano fino alla località San Michele del comune di Castellinaldo ed all’intersezione della strada Comunale Leschea , prosegue sempre a sud est fino alla Strada comunale del cimitero fino alla località Santa Maria in prossimità della chiesa (quota 196) in territorio del comune di Magliano Alfieri. Si prosegue a sud est per la strada detta della Moisa e seguendola a sud di essa fino all’abitato di borgata San Pietro (quota 214) prosegue fino alla località San Carlo della Serra e fino al confine con il comune di Castagnito , segue ad est il confine stesso fino all’intersezione della strada statale Asti/Alba n. 231, prosegue a nord ovest della stessa in direzione Asti fino ad intersecare il Fiume Tanaro in territorio di Govone , segue a nord dello stesso fiume fino al confine delle provincie di Asti e Cuneo fra i territori di Govone e San Martino Alfieri.

Articolo 4 - Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “ Terre Alfieri” devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: - terreni: i terreni argillosi-calcarei-sabbiosi e loro eventuali combinazioni; - giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati. - altitudine: non inferiore a 130 mt s.l.m. e non superiore a 350 mt s.l.m ; - esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve; - densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4.000 ceppi. - forme di allevamento e sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e generalmente usati (forma di allevamento: la controspalliera bassa; sistema di potatura: il Guyot tradizionale), sono consentite forme di allevamento diverse dal Guyot tradizionale che caratterizzino produzioni di qualità, comunque sempre con vegetazione assurgente. E’ vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti: uve resa uva Titolo alcolometrico t/ha vol. min. naturale " Terre Alfieri” Arneis 10,00 11,00 % Vol " Terre Alfieri” Nebbiolo 8,50 12,00 % Vol La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine " Terre Alfieri " con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale , ed i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione, per i vigneti giunti al compimento del settimo anno, devono essere rispettivamente le seguenti:
resa uva Titolo alcolometrico t/ha vol. min. naturale " Terre Alfieri” Arneis 9,00 11,50 % Vol " Terre Alfieri” Nebbiolo 7,50 12,50 % Vol
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto di nuovo impianto, tra il terzo anno ed il settimo anno, dovrà avere una resa di uva per ettaro ulteriormente ridotta, come sotto specificato:
al terzo anno di impianto t/ha al quarto anno di impianto t/ha al quinto anno di impianto t/ha al sesto anno di impianto t/ha al settimo anno di impianto t/ha " Terre Alfieri” Arneis 5,40 6,30 7,20 8,10 9,00
“ Terre Alfieri” Nebbiolo 4,50 5,25 6,00 6,75 7,50
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri” devono essere riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del consorzio di tutela, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello previsto del presente disciplinare in rapporto alle necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato . In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata " Terre Alfieri " devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3 . Tuttavia dette operazioni possono essere effettuate nell’ambito del territorio amministrativo delle Province di Asti e Cuneo.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).

2. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a: vini resa produzione max " Terre Alfieri” Arneis 70% 7.000 litri/ha “ Terre Alfieri” Nebbiolo 70% 5.950 litri/ha
La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere :
vini resa produzione max " Terre Alfieri” Arneis 70% 6.300 litri/ha “ Terre Alfieri” Nebbiolo 70% 5.250 litri/ha
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto di nuovo impianto dovrà avere una resa di vino per ettaro ulteriormente ridotta, come sotto specificato:
al terzo anno di impianto: litri/ha al quarto anno di impianto: litri/ha al quinto anno di impianto litri/ha al sesto anno di impianto litri/ha al settimo anno di impianto litri/ha " Terre Alfieri” Arneis 3.780 4.410 5.040 5.670 6.300 “ Terre Alfieri” Nebbiolo 3.150 3.675 4.200 4.725 5.250
La resa massima dell’uva in vino a DOC “Terre Alfieri”non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, l’eccedenza, fino al limite massimo del 75%, non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento secondo le norme vigenti. Non è ammesso l’arricchimento per le tipologie che intendano fregiarsi della menzione “Vigna”.

4. I vini a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri” devono essere sottoposti a un periodo minimo di invecchiamento, facoltativamente anche in contenitori di legno, della durata di mesi 4 a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve.

5. Per il vino “Terre Alfieri” Arneis la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata “Monferrato” Bianco per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Asti e verso la denominazione di origine controllata “Langhe” Arneis per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Cuneo.

6. Per il vino “Terre Alfieri” Nebbiolo la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata “Monferrato” Rosso per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Asti e verso la denominazione di origine controllata “Langhe” Nebbiolo per i vini ottenuti dai vigneti in Provincia di Cuneo.

Articolo 6 - Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
" Terre Alfieri” Arneis colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati ; odore: delicato, fragrante talvolta floreale; sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50 % Vol; acidità totale minima: 5,0 g/l estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
" Terre Alfieri” Nebbiolo colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento ; odore: caratteristico, delicato talvolta con sentore di viola ; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50 % Vol; acidità totale minima: 4,5 g/l ; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

2. Il vino “Terre Alfieri” con la menzione aggiuntiva “vigna” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Terre Alfieri” Arneis colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati ; odore: delicato, fragrante talvolta floreale; sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00 % Vol; acidità totale minima: 5,0 g/l ; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Terre Alfieri” Nebbiolo colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento ; odore: profumo caratteristico, delicato con sentore di viola ; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00 % Vol; acidità totale minima: 4,5 g/l estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. I vini a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri”, in relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, possono rilevare al sapore sentore di legno.

3. E’ in facoltà del Ministero delle Politiche agricole,alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.

Articolo 7 - Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri” é vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, che non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Eventuali marchi privati, coincidenti con la denominazione di origine “Terre Alfieri”, possono continuare ad essere utilizzati e rinnovati, purchè depositati, registrati oppure siano stati acquisiti con l’uso sul territorio antecedentemente alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine .

4. Nella designazione del vino “Terre Alfieri”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché: Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre Alfieri” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia riportata in caratteri dello stesso colore e di dimensioni non superiori al 50% di quelli usati per la denominazione di origine;

5. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per tutte le tipologie.

6. Nell’etichettatura dei vini di cui all’ art.1, la denominazione "Terre Alfieri", immediatamente seguita dalla menzione specifica tradizionale “Denominazione di Origine Controllata”, dovrà sempre precedere in etichetta la specificazione relativa al vitigno e all’eventuale menzione vigna. La predetta indicazione di vitigno deve essere riportata in caratteri di uguale colore e di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione "Terre Alfieri".

Articolo 8 - Confezionamento

1. Le bottiglie e gli altri recipienti in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri", per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl . 2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata "Terre Alfieri", con l'aggiunta della menzione "vigna" seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale , di capacità consentita dalle vigenti leggi; non si consente l’utilizzo delle seguenti capacità: 18,7 cl e 200 cl..

Articolo 9 - Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

La denominazione Terre Alfieri interessa la superficie vitata d.o.c. del territorio politico amministrativo denominato Comunità collinare “ Colline Alfieri”, composto dall’unione di sette Comuni in provincia di Asti, e del territorio politico amministrativo denominato Unione dei Comuni “Roero fra Tanaro a Castelli”, composto da quattro Comuni in provincia di Cuneo, facenti parte della ben più ampia Comunità collinare del Roero, composta da 22 Comuni

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Presente da tempo immemore nelle vigne del territorio in piccole quantità, è stato preservato dalla scomparsa grazie alla caparbietà ed all’intelligenza di vignaioli che hanno regalato alle nuove generazioni un pezzo di storia locale, che quasi stride nell’epoca della globalizzazione dove i vigneti impiantati ad Arneis sono risorti in territorio altamente vocato.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’area viticola interessata dalla denominazione rappresenta un valore ampio e importante della tradizione e cultura contadina astigiana, che ha permesso oggi di disporre di un vitigno tradizionale, che raccoglie i favori del mercato.

Articolo 10 - Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo - Via Emanuele Filiberto, 3 - 12100 Cuneo - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti - P.za Medici, 8 - 14100 Asti Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo e Asti per i comuni di produzione siti nelle rispettive province sono l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera c).In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 novembre 2010, pubblicato in GU n. 271 del 19-11-2010 (Allegato 2).

Tutti i contenuti di questa sezione sono stati gentilmente forniti dal MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali